COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’A.S.D CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE AL CALCIATORE SETTE ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 156 DEL 05.02.15, (GARA CINETO 1974 – CASTEL MADAMA DEL 01.02.15 – CAMPIONATO DI II CTG.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’A.S.D CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 8 GARE AL CALCIATORE SETTE ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 156 DEL 05.02.15, (GARA CINETO 1974 - CASTEL MADAMA DEL 01.02.15 - CAMPIONATO DI II CTG.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 193 del 13.03.2015 Il referto arbitrale riferisce del lancio della maglia nei confronti dell’arbitro al rientro dagli spogliatoi a fine gara da parte del numero 9 del Castel Madama Sette Roberto accompagnando tale gesto con insulti. La reclamante eccepisce un errore di persona da parte dell’arbitro per cui tale gesto sarebbe stato commesso da altro giocatore della Cineto 1974 che comunque non viene identificato. Rilevato che quanto asserito dalla reclamante circa l’autore del gesto è in netto contrasto con il referto arbitrale, che assurge a fonte privilegiata di prova, confermato dall’arbitro ascoltato in sede di supplemento di referto. Si ritiene, comunque, di ridurre la sanzione in termini di minore afflittività fermo restando la condanna per un atto fortemente irriguardoso DELIBERA Di accogliere il ricorso riducendo la sanzione a 6 gare di squalifica. La tassa reclamo va restituita.
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