COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE LOMBARDI DAMIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 19 MARZO 2015 GARA: ATLETICO MONTEPORZIO – VIS ROMA NOVA DEL 15-3-2015 (Campionato Seconda Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE LOMBARDI DAMIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 19 MARZO 2015 GARA: ATLETICO MONTEPORZIO – VIS ROMA NOVA DEL 15-3-2015 (Campionato Seconda Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo del calciatore Lombardi Damiano, teso a chiedere un annullamento o, in subordine una attenuazione della squalifica inflitta in prima istanza, puo’ trovare accoglimento solo nella seconda ipotesi. Infatti, dagli atti ufficiali risulta che il Lombardi, avvicinatosi all’arbitro, lo minacciava, continuando in tale comportamento dopo la conseguente espulsione. Questa condotta, lontana dall’assunto del ricorrente non nega ogni addebito, puo’ essere comunque ricondotto ad unicità di intenti minacciosi, per cui questa Corte esprime il parere di ridurre la squalifica al calciatore Lombardi Damiano a 2 gare, come da delibera a riferimento. DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore Lombardi Damiano a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
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