COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ZAGAROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANGRILLI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 12 MARZO 2015 GARA: REAL CASTRO DEI VOLSCI – ATLETICO ZAGAROLO DELL’ 8-3-2015 (Campionato Seconda Ctg)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ZAGAROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANGRILLI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 191 DEL 12 MARZO 2015 GARA: REAL CASTRO DEI VOLSCI – ATLETICO ZAGAROLO DELL’ 8-3-2015 (Campionato Seconda Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che la Società Atletico Zagarolo ha eccepito circa la squalifica a carico del calciatore Zangrilli, come a margine sopraccitato, asserendo che lo stesso, a fine gara, non avrebbe offeso l’arbitro né gli avrebbe poggiato una mano sul petto limitandosi a chiedere spiegazioni; per tali motivi, la ricorrente chiede una riduzione della sanzione. Dalla lettura degli atti ufficiali viene smentito quanto assunto dal reclamante; lo Zangrilli al termine dell’incontro, poggiava una mano sul petto dell’arbitro e gli rivolgeva frasi offensive. Tanto premesso, considerata la priorità, come fonte di prova, del contenuto degli atti ufficiali (art. 35 del C.G.S.), le doglianze della ricorrente appaiono inconsistenti ed il reclamo va respinto, come da dispositivo a riferimento. DELIBERA Di respingere il reclamo La tassa reclamo va incamerata.
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