COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTELANICO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BIASIOTTI DIEGO, GALANTI RICCARDO E GATTO MATTEO E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 188 DEL 9 MARZO 2015 GARA: REAL MONTELANICO – THEODICEA CALCIO DEL 4-3-2015 (Coppa Italia Seconda Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 220/LND del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTELANICO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BIASIOTTI DIEGO, GALANTI RICCARDO E GATTO MATTEO E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 188 DEL 9 MARZO 2015 GARA: REAL MONTELANICO – THEODICEA CALCIO DEL 4-3-2015 (Coppa Italia Seconda Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 27.03.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo della Società Real Montelanico con il quale la stessa, contestando la decisione di prima istanza, chiede l’annullamento delle squalifiche a carico dei propri calciatori Biasiotti, Galanti e Gatto e la riduzione dell’ammenda di € 500,00 non puo’ trovare accoglimento. Infatti, l’assunto della ricorrente circa l’assenza dei tre calciatori a fine gara, in quanto sostituiti è smentita dal contenuto degli atti ufficiali, da cui risulta che l’arbitro ha chiaramente identificato i predetti, i quali al termine dell’incontro lo hanno fatto oggetto di inaccettabili comportamenti, invasivi (spinte, strattonamenti) e di espressioni offensive e minacciose. Parimenti, non è suscettibile di riduzione l’ammenda comminata, in quanto la persona non in lista che, sempre a fine gara, ha colpito l’arbitro con uno schiaffo, causandogli dolore e stordimento fa parte del gruppo societario, così come risulta dal referto arbitrale, per cui la sua condotta ricade nelle responsabilità della ricorrente. Tanto premesso, questa Corte è del parere che il reclama vada respinto, come da dispositivo a riferimento. DELIBERA Di respingere il reclamo La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it