COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 62 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 32/cs – Ricorso U.S.D. Cengio 1929 avverso la squalifica dei calciatori Mattia Prato e Raffaele Minuto, per otto giornate. Gara Val Lerone – Cengio del 22.2.2015 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 49 del 5.3.2015 Delegazione di Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 62 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 32/cs - Ricorso U.S.D. Cengio 1929 avverso la squalifica dei calciatori Mattia Prato e Raffaele Minuto, per otto giornate. Gara Val Lerone - Cengio del 22.2.2015 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 49 del 5.3.2015 Delegazione di Savona. In data 22 febbraio 2015 è stata disputata la gara Val Lerone – Cengio valevole per il Campionato di Terza Categoria, terminata col risultato di 2 - 1. A seguito di atti di violenza consumati al termine dell’incontro a danno dell’arbitro da tesserati dell’U.S.D. Cengio 1929 non identificati, il Giudice Sportivo decideva la sospensione temporanea del capitano della squadra Pietro Cavalli (vedi C.U. n. 48 del 26 febbraio 2015 Delegazione di Savona), in attesa che la società comunicasse i nomi degli autori. Ricevuta in tal senso formale comunicazione, il G.S. annullava la sospensione del capitano Pietro Cavalli e infliggeva la squalifica per otto giornate ciascuno ai calciatori Mattia Prato e Raffaele Minuto. Con prassi particolare, l’U.S.D. Cengio ha inoltrato ricorso nel quale appella la sanzione inflitta al calciatore Mattia Prato mentre per quella inflitta a Raffaele Minuto allegava una vera e propria istanza stilata e sottoscritta in proprio dallo stesso calciatore. Poiché il deposito del reclamo nella maniera sopra descritta soddisfa le altre formalità previste dalla norma, la Corte ne decide l’esame. Calciatore Mattia Prato. L’U.S.D. Cengio chiede la riduzione della squalifica sostenendo che il proprio tesserato aveva colpito involontariamente il direttore con una ginocchiata da tergo “nel momento in cui lo stesso si accingeva ad attraversare il gruppo dei nostri giocatori al termine della partita”. L’interessata versione va respinta perché cozza irrimediabilmente con le risultanze ufficiali (prevalenti sulle dichiarazioni di parte) ove è testualmente riportato “venivo colpito da tergo con un calcio alla coscia destra che mi provocava temporaneo intenso dolore". Il fatto è quello descritto negli atti e l’autore è stato denunciato formalmente dalla società per quel gesto di natura proditoria e violenta per il quale era stato sospeso il capitano della squadra. Calciatore Raffaele Minuto Il calciatore, nelle motivazioni del gravame, si ritiene estraneo ai fatti addebitatigli, addossandone la colpa al pessimo arbitraggio sfociato, a fine gara, in un generale parapiglia; chiede perciò l’affrancamento della squalifica per non aver commesso il fatto o, in subordine, la riduzione della sanzione adeguandola a quanto evidenziato nell’istanza d’appello. Anche per il Minuto le proposte eccezioni vanno respinte perché di segno completamente opposto alle risultanze ufficiali nelle quali è riferito, in forma chiara, che a fine gara l’arbitro fu colpito alla nuca da una violenta manata che gli aveva procurato intenso dolore e stordimento. Sull’episodio è allegato al rapporto il certificato medico rilasciato all’arbitro, nello stesso giorno della gara, dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Voltri, certificato attestante un trauma cranico da colpo ricevuto nella zona occipitale con la prognosi di giorni sette salvo complicazioni. Le conclusioni e la sentenza. Il primo giudice ha ritenuto equivalenti i due casi infliggendo a entrambi i calciatori la stessa pena nel minimo edittale della squalifica per otto giornate di gara, ma la sanzione va rideterminata differenziando i casi e inflitta sulla base degli usuali parametri per i fatti di grave violenza verso gli ufficiali di gara (tipologia, veemenza, intensità del dolore, conseguenze ecc.). Ciò premesso la Corte non può non rilevare che mentre per il calciatore Mattia Prato non risultano, denunciate o rilevate dal medico, conseguenze lesive causate dal calcio non altrettanto si può affermare per il calciatore Raffaele Minuto la cui manata alla regione occipitale dell’arbitro ha portato la struttura pubblica a certificare la diagnosi di trauma cranico non commotivo con prognosi di giorni sette. Per questi motivi la Corte delibera di respingere entrambi i reclami e, per differenziare la tipologia di violenza e le conseguenze arrecate all’arbitro, d’infliggere l’aggravamento della squalifica del calciatore Raffaele Minuto da otto gare al 31 ottobre 2015. La tassa versata dalla società va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it