COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 62 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 35/cs – Ricorso Pol. Arci F. Merlino e 8 Marzo avverso la squalifica dell’allenatore Luca Gullo fino al 30 giugno 2015 – Gara Arci Merlino 8 Marzo – Impero Corniglianese del 28 febbraio 2015 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 54 del 5 marzo 2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 62 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 35/cs - Ricorso Pol. Arci F. Merlino e 8 Marzo avverso la squalifica dell'allenatore Luca Gullo fino al 30 giugno 2015 - Gara Arci Merlino 8 Marzo - Impero Corniglianese del 28 febbraio 2015 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 54 del 5 marzo 2015. Già raggiunto da sanzione disciplinare, come da C.U. n. 53 del 26 febbraio 2015, veniva personalmente riconosciuto dal direttore di gara al termine del primo tempo mentre attingeva un giocatore avversario con uno sputo e, in seguito, colpiva il medesimo giocatore più volte al viso senza provocare conseguenze lesive. Intervenivano alcuni giocatori per allontanarlo. Questa la motivazione con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 30 giugno 2015 il signor Luca Gullo, allenatore Pol. Arci F. Merlino e 8 Marzo. Letto il reclamo, presa visione degli atti ufficiali e ascoltato il rappresentante della società, convocato l’arbitro che ha ammesso di essere incorso in errore nell’aver indicato sul rapporto quale soggetto ricevente lo sputo e i colpi sul viso, il calciatore n. 9 della squadra ricorrente Matteo Repetto anziché l’omologo della squadra avversaria (errore già rilevato dal primo giudice), la Corte respinge la richiesta di revisione della sanzione perché le imprecisioni contenute nel rapporto invocate a discolpa dalla società non incidono sul comportamento aggressivo e violento emergente dal referto di gara posto in essere dal tecnico. La sanzione equa e appropriata inflitta in prime cure va confermata e il ricorso respinto. La Corte in tal senso delibera e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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