COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 62 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 40/cs – Ricorso A.S.D. Borgo Fornari Futsal avverso decisione del Giudice Sportivo di dichiarare inammissibile l’istanza avverso la posizione irregolare di tesseramento del calciatore Simone Aroni Vigone nella gara del Campionato Calcio a Cinque Mania Rapallo – Borgo Fornari Futsal del 27.2.2015. C.U. n. 55 del 12.3.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 62 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 40/cs - Ricorso A.S.D. Borgo Fornari Futsal avverso decisione del Giudice Sportivo di dichiarare inammissibile l'istanza avverso la posizione irregolare di tesseramento del calciatore Simone Aroni Vigone nella gara del Campionato Calcio a Cinque Mania Rapallo - Borgo Fornari Futsal del 27.2.2015. C.U. n. 55 del 12.3.2015. Il Giudice Sportivo, all’esame del ricorso presentato dalla Società A.S.D. Borgo Fornari Futsal contro l’A.S.D. Mania Rapallo (tendente a ottenere la vittoria a tavolino nella gara in epigrafe riportata per posizione irregolare di tesseramento del calciatore Simone Aroni Vigone), lo dichiarava inammissibile per violazione dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva. La Società appellante aveva proposto l’istanza a mezzo posta elettronica non certificata, cioè in forma non consentita dalla norma. L’A.S.D. Borgo Fornari si è rivolto a questo giudicante con istanza d’appello con la quale contesta la decisione e replica le richieste già formulate al primo giudice. La Corte Sportiva d’Appello, verificata la correttezza della pronuncia dell’organo di primo grado in merito all’irricevibilità del reclamo, non può che dichiarare inammissibile anche il secondo a’ sensi dell’art. 33 punto 9 ultimo capoverso CGS. In tal senso delibera. La tassa reclamo non versata e addebitata in conto, va incamerata (art. 33 punto 13 CGS.)
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