COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD SERENISSIMA CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. O Gara del 15-03-2015 tra Bollate / ASD Serenissima Calcio C.U. n. 34 della Delegazione di Milano datato 19-03-2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD SERENISSIMA CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. O Gara del 15-03-2015 tra Bollate / ASD Serenissima Calcio C.U. n. 34 della Delegazione di Milano datato 19-03-2015.
La Società ASD SERENISSIMA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per 10 giornate i calciatori, IMPOCO Emanuele, INTELLIGENZA Luca, LOSA Giorgio, SOZZA Mirko e le ha comminato l'ammenda di Euro 500,00, lamentando che la sanzione è ingiusta ed eccessiva. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che il reclamo non può trovare accoglimento. L'arbitro sentito a chiarimenti ha precisato di essere di nazionalità italiana e quindi di avere considerato quanto proferito nei suoi confronti dai calciatori, IMPOCO Emanuele, INTELLIGENZA Luca, LOSA Giorgio, SOZZA Mirko, un'offesa verbale assai grave, senza però avere valenza discriminatoria nei suoi confronti. Ha inoltre confermato di aver ricevuto frasi gravemente offensive dai sostenitori della squadra reclamante.Alla luce di ciò, meritano di essere lievemente mitigate le squalifiche comminate ai calciatori, mentre merita conferma l'ammenda comminata alla reclamante. Tanto premesso e ritenuto, in parziale riforma del provvedimento impugnato
RIDUCE
le squalifiche comminate ai calciatori, IMPOCO Emanuele, INTELLIGENZA Luca, LOSA Giorgio, SOZZA Mirko, a cinque gare, conferma per il resto il provvedimento impugnato e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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