COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SAN LAZZARO Camp. Juniores Reg. Gir. AC Gara del 17.03.2015 tra ASD Rigamonti Castegnato / San Lazzaro C.U. n. 52 del CRL datato 26.03.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SAN LAZZARO Camp. Juniores Reg. Gir. AC Gara del 17.03.2015 tra ASD Rigamonti Castegnato / San Lazzaro C.U. n. 52 del CRL datato 26.03.2015. La Società SAN LAZZARO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 20.05.2015 l’allenatore sig. GOZZI Alex, lamentando che gli insulti, che hanno comportato l’allontanamento dal terreno di gioco, sarebbero stati rivolti all’arbitro da un dirigente della squadra ospitante e non dal proprio tesserato e che quest’ultimo non avrebbe coinvolto il pubblico nelle offese al direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal referto arbitrale emerge che l’arbitro ha allontanato il Gozzi per “ripetuti disappunti ad ogni decisione sul campo”, senza tuttavia specificare ulteriormente ovvero affermare che si trattasse di insulti allo stesso. Il direttore di gara conferma inoltre la presenza dell’allenatore nei pressi della tribuna da dove provenivano i cori offensivi da parte dei sostenitori presenti. Giudicato nel complesso il comportamento tenuto dal Gozzi, alla luce di quanto emerge dal rapporto arbitrale, si ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione comminata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo presentato RIDUCE La sanzione comminata al sig. GOZZI Alex fino al 20.04.2015 e dispone l’accredito della tassa.
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