COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ROMANESE Camp. Giovanissimi Reg. Gir. F Gara del 22.03.2015 tra Caravaggio / Romanese C.U. n. 52 del CRL datato 26.03.2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ROMANESE Camp. Giovanissimi Reg. Gir. F Gara del 22.03.2015 tra Caravaggio / Romanese C.U. n. 52 del CRL datato 26.03.2015.
La Società ROMANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 30.06.2015 l’allenatore sig. PAVESI GIANLUCA, per comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e per averlo strattonato per un braccio impedendogli di entrare nello spogliatoio. Lamenta la reclamante che l’allenatore non avrebbe mantenuto tale comportamento ma di essere stato solo scorretto nei confronti del direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che il reclamo non può trovare accoglimento. L’arbitro sentito a chiarimento conferma l’accaduto e le minacce rivolte dal PAVESI al medesimo. Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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