COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD ACCADEMIA RUDIANESE Camp. Allievi Prov. Gir. E Gara del 22-03-2015 tra Alfianello / ASD Accademia Rudianese C.U. n. 37 della Delegazione di Brescia datato 26-03-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 10/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD ACCADEMIA RUDIANESE Camp. Allievi Prov. Gir. E Gara del 22-03-2015 tra Alfianello / ASD Accademia Rudianese C.U. n. 37 della Delegazione di Brescia datato 26-03-2015 La società ASD ACCADEMIA RUDIANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato sino al 27.7.2015, l'allenatore BERGOMI Alberto, lamentando che la sanzione è eccessiva in quanto non aveva utilizzato espressioni discriminatorie. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale emerge che il comportamento tenuto dall'allenatore BERGOMI Alberto ha avuto una valenza gravemente offensiva e reiterata. Applicando gli abituali criteri di valutazione adottati da questa Corte, si ritiene equo mitigare la squalifica comminata all'allenatore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale riforma del provvedimento impugnato RIDUCE la squalifica comminata all'allenatore, BERGOMI Alberto sino al 15 giugno 2015 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it