COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società BENARZOLE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 66 del 31.3.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara BENARZOLE – CHERASCHESE disputata in data 29.3.2015, Campionato di Eccellenza Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società BENARZOLE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 66 del 31.3.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara BENARZOLE - CHERASCHESE disputata in data 29.3.2015, Campionato di Eccellenza Girone B Con ricorso inviato in data 2.4.2015 la Società BENARZOLE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore PERA Alberto e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, pur riconoscendo che il proprio calciatore ha colpito con un calcio a gioco fermo un avversario, sostiene che si sarebbe trattato di una reazione in conseguenza del fatto che costui tentava con foga di sradicargli il pallone tra le mani mentre si discuteva sull'assegnazione di un fallo. Si stigmatizza, poi, la teatralità della reazione del calciatore colpito in quanto uno schiaffo non è idoneo a determinare una caduta a terra. Il ricorso non può essere accolto. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, va dato atto alla ricorrente che quanto asserito è sicuramente verosimile e soprattutto non è contraddetto dal rapporto arbitrale che non riferisce nulla più di quanto riportato dal provvedimento impugnato. Tuttavia, essendo uno schiaffo un comportamento violento, non è possibile derogare dalla sanzione minima prevista dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., in base al quale ai responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori è inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate. La sanzione applicata dal primo Giudice, dunque. è già contenuta nei minimi previsti dalla vigente disciplina sportiva e non può, per espresso dettato normativo, essere ulteriormente ridotta. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA il reclamo della società BENARZOLE dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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