COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 191/A A.S.D. S.C. PALAZZOLO (SR) avverso omologazione risultato gara – Campionato Promozione Gir. “D” – Gara Gela Calcio/S.C. Palazzolo del 08.03.2015 – C.U. 405 dell’11/03/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 191/A A.S.D. S.C. PALAZZOLO (SR) avverso omologazione risultato gara - Campionato Promozione Gir. “D” - Gara Gela Calcio/S.C. Palazzolo del 08.03.2015 - C.U. 405 dell’11/03/2015 Con rituale e tempestivo reclamo l’A.S.D. S.C. Palazzolo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha omologato il risultato della gara sostenendo, in buona sintesi, in via principale che la gara debba essere assegnata perduta alla consorella per 0-3 ovvero, in via subordinata, che ne venga disposta la ripetizione in relazione ai gravi atti di violenza posti in essere in danno del proprio allenatore e di un ufficiale di gara, tali da inficiarne il regolare svolgimento. Resiste con controdeduzioni il Gela Calcio, chiedendo il rigetto del gravame. La reclamante ha ribadito le proprie motivazioni all’udienza dibattimentale odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame in questione è inammissibile. Dalla documentazione in atti risulta provato che la reclamante con proprio telefax del 09/03/2015 preannunciava reclamo avverso il risultato gara. Tuttavia, con successiva nota del 10/03/2015 la stessa comunicava di rinunciare al preannunciato reclamo in quanto, così si legge in tale ultima comunicazione, “da una più attenta analisi della distinta Gela Calcio ci siamo accorti che le sostituzioni degli under avvenute erano regolari”. Da tale ultima comunicazione risulta evidente che per la reclamante la gara ha avuto un regolare svolgimento e che l’eventuale unico rilievo era relativo al non corretto utilizzo dei calciatori under. Con la conseguenza che oggi essa non può fare valere in sede di appello fatti e circostanze che ben potevano essere motivo di reclamo in primo grado e sulle quali ha prestato acquiescenza. Peraltro giova ricordare che ai sensi del 2° comma dell’art. 64 delle N.O.I.F. l’arbitro è l’unico che può valutare se astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. Egli ha, inoltre, la facoltà di fare proseguire la gara pro forma esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico. Per cui se l’arbitro ha ritenuto di fare proseguire l’incontro, vuol dire che egli ha ritenuto, una volta presi gli opportuni provvedimenti disciplinari e ristabilito l’ordine in campo che ci fossero tutte le condizioni perché la gara proseguisse regolarmente, né dalla lettura dei rapporti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo si rilevano situazioni tali da fare ritenere il contrario. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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