COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento n.193/A S.C. NISSA A.S.D. (CL) avverso inibizione dirigente sig. Oreste Amorelli fino al 15/04/2015, squalifiche calciatori sig. Alessandro Arpidone per cinque gare e sig. Salvatore Stivala per tre gare – Campionato 1^ categoria girone “C” Gara Sopranese / Nissa del 11.03.2015 – C.U. 409 del 13/03/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento n.193/A S.C. NISSA A.S.D. (CL) avverso inibizione dirigente sig. Oreste Amorelli fino al 15/04/2015, squalifiche calciatori sig. Alessandro Arpidone per cinque gare e sig. Salvatore Stivala per tre gare - Campionato 1^ categoria girone “C” Gara Sopranese / Nissa del 11.03.2015 - C.U. 409 del 13/03/2015 Con rituale e tempestivo appello la S.C. Nissa A.S.D. ha impugnato le suindicate decisioni assunte del Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui molto in sintesi, la non veridicità del rapporto arbitrale, non avendo i propri tesserati commessi i fatti loro addebitati. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il procedimento disciplinare si svolge sulla base degli atti ufficiali di gara, che a norma dell’art. 35 comma 1.1 fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene, nel referto di gara l’arbitro testualmente riferisce che il dirigente sig Amorelli “è entrato contro il mio volere più volte nello spogliatoio con l’allenatore sig. Cartone Angelo ed altri dirigenti della stessa società (non iscritti in distinta) esprimendo dissenso e disapprovazione verso il mio operato nella gara, proferendo le seguenti parole: Sei scarso, sei in malafede, faremo ricorso e ti faremo finire di arbitrare”. Ancora, si legge in referto che al 51° del 2° tempo (recupero) è stato espulso il calciatore sig. Alessandro Arpidone, che, dopo un prolungato scatto, si disponeva dinanzi al direttore di gara con atteggiamento provocatorio e “di sfida” per contestare l’ammonizione subita, insultandolo. Lo stesso calciatore, a gara conclusa, mentre l’arbitro si recava presso la propria autovettura, lo seguiva per circa un minuto insultandolo e minacciandolo. Per quanto invece riguarda il calciatore sig. Salvatore Stivala, si legge in referto che il predetto, a fine gara, mentre l’arbitro si dirigeva negli spogliatoi, con gesti plateali e atteggiamento particolarmente irriguardoso proferiva ad alta voce una frase offensiva. Da tutto quanto sopra appare evidente come le considerazioni difensive della società appellante siano prive di riscontri obiettivi, avendo l’arbitro attribuito a ciascuno dei tesserati oggetto di sanzione disciplinare precisi comportamenti lesivi delle norme regolamentari. Le sanzioni irrogate appaiono adeguate a siffatti comportamenti e non sono passibili di riduzione alcuna. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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