COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 202/A A.S.D. CITTA’ DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME) Avverso ammenda di € 400,00, inibizione fino al 30/09/2015 del dirigente sig. Stefano Pagano; squalifica fino al 30/06/2015 dell’allenatore sig. Nunzio Giacobbe – Campionato Allievi Provinciali ME Gara Città di Villafranca/Juniorclub Curcuraci 2009 del 22/03/2015 – C.U. n. 58 del 26/03/2015 Delegazione Provinciale di Messina
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 202/A A.S.D. CITTA’ DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME) Avverso ammenda di € 400,00, inibizione fino al 30/09/2015 del dirigente sig. Stefano Pagano; squalifica fino al 30/06/2015 dell’allenatore sig. Nunzio Giacobbe - Campionato Allievi Provinciali ME Gara Città di Villafranca/Juniorclub Curcuraci 2009 del 22/03/2015 - C.U. n. 58 del 26/03/2015 Delegazione Provinciale di Messina Con fax del 28 marzo 2015 delle ore 17,00 l’A.S.D. Città di Villafranca impugna le decisioni in epigrafe, sostenendo in buona sintesi che il proprio dirigente accompagnatore ed il proprio allenatore hanno prestato la dovuta assistenza al direttore di gara e che l’aggressione da lui subita sarebbe da addebitare a quest’ultimo il quale, dopo essere rientrato nello spogliatoio, ne usciva nuovamente sia per accertarsi di chi stesse protestando e sia per chiamare i dirigenti di entrambe le società al fine di riconsegnare loro i documenti degli atleti. E’ stato solo in quel momento che l’arbitro è stato aggredito da una persona rimasta ignota. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che il reclamo è inammissibile rientrando la gara in questione fra quelle soggette all’abbreviazione dei termini procedurali. Il reclamo doveva infatti pervenire presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 28/03/2015 non potendosi, peraltro, tenere in alcun conto di quello fatto pervenire tempestivamente in pari data e ciò per espressa richiesta della reclamante, in persona del suo presidente, che così dichiara:” La presente comunicazione annulla e sostituisce integralmente la nostra decisione (fax delle ore 11,06 del 28/03/2015) di cui si prega non tenere conto - Grazie - A.S.D. Città di Villafranca il Presidente - f.to Giacomo Picciolo” P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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