COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 478 CSAT 31 DEL 09 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 208/A F.C. TREMESTIERI ETNEO A.S.D. (CT), avverso rigetto reclamo per assegnazione gara vinta per 3 – 0 – Campionato 2^ categoria girone “G” Gara Viola 2010/Tremestieri Etneo del 04/03/2015 – C.U. n° 439 del 25/03/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 478 CSAT 31 DEL 09 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 208/A F.C. TREMESTIERI ETNEO A.S.D. (CT), avverso rigetto reclamo per assegnazione gara vinta per 3 – 0 - Campionato 2^ categoria girone “G” Gara Viola 2010/Tremestieri Etneo del 04/03/2015 - C.U. n° 439 del 25/03/2015. La F.C. Tremestieri Etneo A.S.D. propone rituale e tempestivo reclamo chiedendo di avere assegnata gara vinta per 3- 0 in quanto, come risulta dal referto gara e dallo statino di fine gara sottoscritto non solo dall'arbitro ma anche dai dirigenti accompagnatori di entrambe le società, la A.S.D. Viola 2010 ha violato la normativa sull'utilizzazione dei calciatori “under”. Prosegue la società che risulta alquanto strano che solo dopo il preannuncio reclamo, giusto telegramma del 5 marzo 2015, il direttore di gara, in via del tutto autonoma, con proprio fax in data 8 marzo 2015, ha inviato al Giudice Sportivo Territoriale un modificativo supplemento di referto sostenendo che il calciatore effettivamente uscito dal campo al 29° del primo tempo non era il n°15, come indicato nei su richiamati atti ufficiali, ma bensì il n° 25. Circostanza che andrebbe a sanare ogni irregolarità ma che, a giudizio della società reclamante, non sarebbe assolutamente vera. Nulla ha argomentato “a contrariis” la società Viola 2010. All’udienza dibattimentale del 7 aprile 2015 il Presidente della Società appellante ha insistito nei motivi di ricorso ed in particolare nell'assunzione da parte di questa Corte del direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenendo necessario procedere all'audizione del direttore di gara al fine di rendere chiarimenti in ordine a quanto effettivamente avvenuto e vista la nota di quest'ultimo che ha giustificato la mancata presenza per motivi di studio, ha rinviato l'assunzione richiesta all'udienza odierna. Il direttore di gara ha confermato il supplemento di rapporto ed ha spiegato di essersi accorto dell'errore all'atto di predisporre il cartellino per la successiva designazione arbitrale del giorno 7 marzo 2015. Nel merito, letti gli atti, si osserva quanto segue: A norma dell'art. 35 comma 3 C.G.S. i procedimenti in ordine alla regolarità di svolgimento della gara, alla regolarità del campo di gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, si svolgono, tra l'altro, sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi e, ai sensi del comma 3.2, essi si svolgono anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti, quando siano stati attivati d'iniziativa di una società. Nella fattispecie in esame questa Corte ritiene, anche alla luce di quanto dichiarato all'udienza odierna dal direttore di gara, che il reclamo debba essere accolto nei limiti che seguono: -L'arbitro, nel rilasciare il rapportino di fine gara, sottoscritto dai dirigenti accompagnatori di entrambe le società, ha indicato che la società Viola 2010 ha effettuato, nel corso del primo tempo, due sostituzioni. Una prima che vede uscire il numero 4 sostituito (inizialmente dal n° 15) poi corretto in numero 25 e la seconda che vede uscire il numero 15 ed entrare il numero 16. -Dette sostituzioni vengono peraltro confermate dallo stesso direttore di gara nel suo referto, che viene compilato e spedito due giorni dopo la disputa della gara. -Solo con fax spedito in data 8/3/2015 (domenica) il direttore di gara, a quattro giorni dalla disputa dell'incontro ed a due dall'invio del referto, compila, non richiesto da alcuno, un supplemento di referto nel quale dichiara che la seconda sostituzione effettuata dal Viola 2010 vedrebbe uscire il numero 25 ed entrare il numero 16. In sede di audizione il direttore di gara ha dichiarato di essersi accorto dell'errore in cui era incorso solo nel momento in cui ha cancellato i dati del proprio taccuino, per poterlo riutilizzare nella direzione della gara che ha diretto in data 7 marzo 2015. Quanto sopra evidenziato rende poco chiaro l'insieme delle risultanze ufficiali non consentendo a questa Corte di ricostruire, ex post, e con esattezza, la reale successione delle sostituzioni, così da non potere consentire di accertare se sia stata rispettata la normativa sull'utilizzo degli “under”. In particolare giova rilevare, per quel che qui ci interessa, che nell'immediatezza del fatto il direttore di gara aveva già indicato come entrante il numero 15 poi corretto in 25, così come appare incoerente e non conforme alle raccomandazioni di settore che il supplemento modificativo delle sostituzioni non sia stato inviato immediatamente dopo la scoperta dell'errore, avvenuta presumibilmente, secondo la tempistica indicata dal direttore di gara, tra il pomeriggio del 6 marzo 2015 (dopo l'invio del referto di gara) e la mattina del 7 marzo 2015, prima di recarsi a dirigere la nuova gara. Pertanto, visto l'art. 17 comma 4 lettera c) C.G.S. va disposta la ripetizione della gara in questione. Va altresì disposta la trasmissione degli atti all'A.I.A. Regionale, per quanto di sua competenza. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, in riforma del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale dispone la ripetizione della gara indicata in epigrafe. Dispone altresì la trasmissione della presente decisione al Comitato Regionale Sicilia ed all'A.I.A. Regionale per quanto di rispettiva competenza. Senza addebito di tassa reclamo, non versata.
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