COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della “ A.S.D. La Cantera “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Gianluca Giusti con una squalifica per sei gare. C.U. n. 38 del 4/3/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 09.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della “ A.S.D. La Cantera “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Gianluca Giusti con una squalifica per sei gare. C.U. n. 38 del 4/3/2015. Verso la fine della gara “ San Miniato – La Cantera “ relativa al Campionato di terza Categoria, il tesserato in oggetto colpiva con un calcio allo stomaco un giocatore avversario che si trovava per terra. Inoltre sferrava un pugno all’occhio ad un altro giocatore. Per tale condotta violenta veniva sanzionato con una squalifica per sei gare.Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la A.S.D. La Cantera, ritenendo ingiusta la sanzione in contestazione. Secondo la reclamante il tesserato in questione sarebbe stato espulso solo per il calcio sferrato all’avversario. Tale affermazione troverebbe sostegno, a detta della reclamante, dalle parole pronunciate dall’arbitro a fine gara nel suo spogliatoio. Sempre secondo la società subito dopo il suddetto chiarimento tra il D.G. ed il giocatore Giusti Gianluca, entrava nello spogliatoio arbitrale il calciatore Vannucci Andrea. Quest’ultimo affermava di aver ricevuto un pugno in faccia sempre dal tesserato in oggetto. Quindi secondo la reclamante il D.G. sarebbe stato influenzato dalle parole del calciatore Vannucci ma in realtà non avrebbe visto l’episodio contestato. Per tale motivo chiede una riduzione della sanzione.L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma che il sig. Giusti Gianluca è stato espulso a causa di entrambe le condotte violente poste in essere nei confronti di due distinti giocatori avversari. Sottolinea inoltre che il sig. Giusti Gianluca sapeva perfettamente di essere stato espulso per entrambi i motivi sopra esposti, anche perché gli stessi motivi erano stati resi espliciti dal D.G. al Dirigente accompagnatore della reclamante, quando quest’ultimo si era recato presso lo spogliatoio arbitrale a fine gara per ritirare i cartellini. Inoltre l’arbitro dichiara che lo stesso calciatore in questione si recava presso il suo spogliatoio, chiedendo scusa per i gesti compiuti, compreso il pugno. Questa Corte D’Appello Sportiva Territoriale esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti contestati al sig. Giusti Gianluca. Gli atti arbitrali sono alquanto dettagliati e non lasciano dubbi circa la condotta del tesserato in questione. Anche la sanzione appare equa in quanto determinata nella misura minima prevista dal C.G.S. per la condotta violenta nei confronti di giocatori avversari senza conseguenze. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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