COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CARBONESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CARBONESCA – MONTONE, DISPUTATA A CARBONESCA IL 15.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 123 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 750,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10.04.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CARBONESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CARBONESCA - MONTONE, DISPUTATA A CARBONESCA IL 15.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 123 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 750,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’arbitro ha ribadito a questa Corte che, a fine gara, uno sconosciuto si avvicinato a lui con fare irriguardoso stringendogli l’orecchio per pochi secondi, senza procuragli dolore. Ha ribadito altresì che altre persone non autorizzate, presenti nel recinto di gioco, hanno polemizzato circa il suo operato ritardandogli l’ingresso nello spogliatoio. Considerata l’assenza di pregiudizio all’integrità fisica del direttore di gara, si ritiene equo contenere la sanzione dell’ammenda in €. 350,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad €. 350,00 nei confronti della società. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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