COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. PADULE SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVILLA – PADULE SAN MARCO, DISPUTATA A PONTE FELCINO IL 22.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA CALCIATORE PASSERI DANIELE PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. PADULE SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVILLA – PADULE SAN MARCO, DISPUTATA A PONTE FELCINO IL 22.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA CALCIATORE PASSERI DANIELE PER SEI GARE.HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo descritto nel referto, sia con riferimento alla volontarietà del colpo inferto dal calciatore Passeri ad un avversario, che in merito al comportamento offensivo e minaccioso posto in essere da tale giocatore all’esito della sua espulsione. Considerato che il comportamento del calciatore Passeri all’indirizzo del direttore di gara, non è tale da integrare gli estremi della minaccia in senso proprio, la sanzione deve essere contenuta in cinque giornate di squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Passeri Daniele a cinque giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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