LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 223 del 13.04.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro FERRARA/F.C.REAL SM HYRIA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 223 del 13.04.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro FERRARA/F.C.REAL SM HYRIA
Con reclamo inoltrato tramite Racc.A.R. il sig.Gennaro FERRARA, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società F.C. REAL SM HYRIA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda della somma di €2.100,00relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.100,00. La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal regolamento L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando F.C. REAL SM HYRIA a corrispondere al sig. Gennaro FERRARA la somma di €.1.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.