F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047/TFN del 13 Aprile 2015 (141) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente del Consiglio di gestione della Società SS Lazio Spa e Consigliere federale della FIGC), Società SS LAZIO Spa – (nota n. 7313/511 pf14-15 SP/SS/blp del 13.3.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047/TFN del 13 Aprile 2015
(141) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente del Consiglio di gestione della Società SS Lazio Spa e Consigliere federale della FIGC), Società SS LAZIO Spa - (nota n. 7313/511 pf14-15 SP/SS/blp del 13.3.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 13.03.2015, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare rispettivamente, il Sig. Claudio Lotito, Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante pro tempore della SS Lazio Spa, per rispondere della violazione disciplinare ex artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, CGS, nonché la medesima SS Lazio Spa, in via diretta, ex artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, CGS, in ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al primo, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. L’odierno procedimento disciplinare trae sostanzialmente origine da una notizia pubblicata dal quotidiano il Corriere dello Sport del 14.02.2015 relativamente a una dichiarazione resa ai media dall’odierno deferito in occasione di una conferenza stampa tenuta a Milano, il giorno precedente, presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B. In particolare, dalla predetta notizia è emerso che il Sig. Lotito, operando espresso riferimento alla persona del Sig. Pino Iodice, Direttore Sportivo della SS Ischia Isolaverde Srl (compagine societaria associata alla Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro -), abbia affermato quanto segue: ” Andate a vedere il curriculum di Iodice e guardate di chi parliamo. Porta pure sfiga visto che le squadre per cui ha lavorato sono tutte fallite …”. La Procura federale ha ritenuto che l’indicata espressione (“porta pure sfiga …”) sia stata offensiva in quanto pregiudizievole della onorabilità e della reputazione del Sig. Iodice, per ciò stesso assumendo rilevanza disciplinare e determinando, di conseguenza, l’insorgere di specifiche responsabilità a carico di entrambi i soggetti deferiti. Il dibattimento Nei termini assegnati la difesa del Sig. Lotito ha depositato una cospicua documentazione relativa a dichiarazioni (tutte di denuncia di certi comportamenti che l’incolpato avrebbe asseritamente tenuto in maniera illegittima) rese alla stampa da parte del Sig. Iodice a far data dal 08.02.2015 e nei giorni successivi, unitamente ad un supporto informatico contenente un estratto audio-video delle immagini della predetta conferenza stampa. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Dott. Chiné, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a carico del Sig. Claudio Lotito; € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a carico della SS Lazio Spa. É altresì comparso il difensore di entrambi i deferiti, il quale ha concluso per il loro integrale proscioglimento. Motivi della decisione Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare esaminati gli atti, prima della trattazione del merito ritiene opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione del particolare “clima” nel cui ambito hanno avuto origine le affermazioni del Sig. Lotito, asseritamente lesive della onorabilità e della reputazione del Sig. Iodice. Invero, le esternazioni di cui trattasi si inseriscono nel solco di una diffusa e vivace polemica di cui, già da tempo addietro, si erano resi protagonisti il Sig. Lotito e il Sig. Iodice in relazione a presunte “manovre” che il primo, nella sua qualità di Presidente (anche) della US Salernitana 1919 Srl, compagine societaria associata alla Lega Pro, avrebbe effettuato al fine di salvaguardare la governance dell’indicato ente federale, ovvero, nello specifico, la posizione del suo Presidente, Rag. Mario Macalli. Le menzionate presunte “manovre" erano state diffusamente denunciate dal Direttore Sportivo della SS Ischia Isolaverde Srl. Ciò premesso, questo Tribunale federale nazionale, nella valutazione della fondatezza o meno dell’odierno deferimento, non può che procedere all’esame complessivo della fattispecie sotto un duplice profilo: da un lato, in relazione a quello probatorio, verificando se il Sig. Lotito abbia effettivamente utilizzato l’espressione “incriminata”, dall’altro in relazione a quello più strettamente correlato al disvalore sotteso alla predetta affermazione, ovvero alla relativa portata offensiva e quindi pregiudizievole della onorabilità e della reputazione del soggetto destinatario della stessa. Quanto al primo aspetto, non è revocabile in dubbio che il Sig. Lotito abbia effettivamente dichiarato che il Sig. Iodice “portasse pure sfiga”, sia in considerazione della mancata smentita di quanto riportato dall’indicato quotidiano sportivo, sia alla luce di quanto emerge dall’estratto del filmato audio-video prodotto a mezzo di supporto informatico dalla difesa dello stesso deferito, dal quale si ricava che la predetta espressione è stata effettivamente usata dal deferito, anche se in forma non perfettamente coincidente con la frase riportata dal Corriere dello Sport. A questo punto, non resta che individuare se quanto dichiarato ai media dal Sig. Lotito possa sottendere profili disciplinarmente rilevanti o meno nei termini e secondo le modalità individuate dalla Procura federale, ovvero se l’appellativo circa la qualità del Sig. Iodice, quale soggetto portatore di cattivo influsso e di malefica influenza sulle vicende altrui, ne abbia effettivamente leso l’onorabilità e la reputazione. Al riguardo, valgano le seguenti considerazioni. Come è noto, la reputazione, quale diritto della personalità contemplato nel novero di quelli inviolabili dell'uomo, richiama concettualmente l’insieme di opinioni e/o attestazioni di stima riconosciute in capo all’individuo, in ragione di proprie qualità morali, professionali e/o generalmente attinenti all’esplicitazione della propria personalità nella dimensione sociale di appartenenza. Pertanto, è di tutta evidenza che la potenzialità offensiva di una determinata espressione non possa essere individuata in astratto, ma debba essere necessariamente contestualizzata, ovvero valutata in concreto, in relazione all’ambito spazio-temporale in cui è stata pronunciata. Se così è questo Tribunale nazionale federale ritiene che l’espressione utilizzata dal Sig. Lotito abbia effettivamente assunto un significato denigratorio nei confronti del destinatario. Infatti, l’appellativo rivolto al Sig. Iodice quale soggetto “portatore di sfiga”, a prescindere dal suo indimostrabile fondamento di verità, si rivela lesivo della reputazione, in quanto pregiudizievole della personalità professionale del destinatario, soprattutto in ragione del riferimento operato dal deferito alle disavventure “fallimentari” da cui erano state attinte, nel tempo, le società sportive presso le quali il Sig. Iodice aveva prestato la propria opera professionale. Né, si può ritenere che il deferito abbia voluto esprimere una critica all’operato professionale del Sig. Iodice; infatti, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la critica consiste in un’attività razionale, di contrapposizione di idee e convincimenti e, pertanto si estrinseca nella esplicitazione di giudizi sull’altrui operato o comportamento obiettivo che non debbono tuttavia sconfinare, come avvenuto nel caso in esame, nella denigrazione della persona. In definitiva, l’espressione utilizzata dal Sig. Lotito, rivolta e diretta inequivocabilmente nei confronti del Sig. Iodice, ha rappresentato un atteggiamento non in linea con un doveroso comportamento di lealtà, che si impone ad ogni tesserato, ed in particolare a chi ricopre incarichi federali. In considerazione di quanto nei giorni addietro all’episodio di cui trattasi il Sig. Iodice aveva dichiarato, in termini oltremodo polemici e finanche offensivi, nei riguardi del Sig. Lotito, si ritiene che nel caso di specie l’incolpato abbia subito una evidente provocazione e meriti pertanto una congrua attenuazione della sanzione. Alla responsabilità del Lotito, consegue quella diretta della SS Lazio Spa. P.Q.M. Il Tribunale nazionale federale, sezione disciplinare in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Lotito, la sanzione dell’ammenda di importo pari a € 10.000,00 (€ diecimila/00), nonché, a carico della SS Lazio Spa, per responsabilità diretta la sanzione dell’ammenda pari anch’essa a € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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