DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°126 del 15/04/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CARAVAGGIO – PRO SESTO S.R.L.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°126 del 15/04/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CARAVAGGIO - PRO SESTO S.R.L.
Il Giudice Sportivo: - letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall' U.S.D. CARAVAGGIO, con il quale si chiede sia inflitta alla S.S.D. PRO SESTO S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani"; - lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla S.S.D. PRO SESTO S.r.l. e la richiesta di sospensione ivi contenuta, in ragione del preteso rapporto di pregiudizialità con il procedimento pendente dinanzi alla procura federale della FIGC, ivi instaurato a seguito di formale esposto presentato dalla società; - lette le ulteriori memorie fatte pervenire dalla S.S.D. Pro Sesto s.r.l. in data 13 aprile 2015: - rilevato che dalla distinta di gara ufficiale della S.S.D. PRO SESTOS.r.l. risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano: " 1 calciatore nato dopo il 1º gennaio 1994, il n. 2 Fronda Pierpaolo (classe '94) " 2 calciatori nati dopo il 1º gennaio 1995, il n. 10 Dolcetti Lorenzo e il n. 11 Fumagalli Andrea (classe '95); " 1 calciatore nato dopo il 1º gennaio 1996, il n. 3 Lanzi Ivan (classe '96); - rilevato che, nel corso del secondo tempo la S.S.D. PRO SESTO S.r.l.procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente: " al 12' del secondo tempo, il n. 3 Lanzi Ivan (classe '96) con il n. 15 Sala Davide (classe '96); " al 21' del secondo tempo, il n. 10 Dolcetti Lorenzo (classe '95) conil n. 20 Scavo Michele (classe '87); " al 23' del secondo tempo, il n. 5 Baresi Stefano (classe '92) con ilcon il n. 18 Martino Gabriele (classe '97); - rilevato che la sequenza delle sostituzioni e, in particolare, quella effettuata al 21' del secondo tempo, ha chiaramente determinatola violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno due calciatori nati dal 1º gennaio 1995, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1 luglio 2014 per la stagione sportiva 2014/2015. P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla S.S.D. PRO SESTO S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.