F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/TARANTO FOOTBALL CLUB1927 DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/TARANTO FOOTBALL CLUB1927 DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014).
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della F.I.G.C., con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014, in relazione all’incontro Fidelis Andria 1928/Taranto Football Club, del 16.11.2014, ha condannato la società ospitante a disputare una gara a porte chiuse, irrogando alla medesima l’ammenda di €. 2.500,00. La sanzione così inflitta era stata determinata da cori discriminatori rivolti, da parte dei sostenitori dell’Andria, ad un giocatore avversario, nonché per l’introduzione e l’utilizzo di materiale pirotecnico, da parte degli stessi, nel corso della gara. Avverso siffatta statuizione proponeva tempestivo e rituale reclamo il sodalizio sanzionato, esaminato dalla Corte nella seduta del 27.11.2014, nella quale, ritenuta la necessità di accertare il carattere diffusivo o meno delle percezioni discriminatorie refertate soltanto da uno degli assistenti, la stessa Corte disponeva l’invio degli atti alla Procura Federale per le indagini del caso, in pari tempo sospendendo giudizio e sanzioni. Pervenuta la relazione della Procura, veniva fissata nuova seduta per la discussione del reclamo al 19.3.2015; in tale occasione la società Fidelis Andria chiedeva l’accoglimento del gravame, avendo fatto precedere l’intervento orale da memoria difensiva. A parere del Giudicante il reclamo come sopra proposto merita di venir accolto. Dalle indagini accuratamente svolte dalla Procura Federale è risultato che il coro discriminatorio era stato ascoltato soltanto dall’assistente che ne aveva refertato, mentre non era stato percepito dall’arbitro e dall’altro assistente, così come i due Commissari di campo hanno riferito di non aver ascoltato alcuna contestazione discriminatoria sebbene uno di essi fosse stato incaricato di sorvegliare proprio il settore di curva e del pubblico da cui sarebbero partite le esternazioni sanzionate. Inoltre, persino il calciatore Pià, oggetto dei pretesi cori come da specifica refertazione, ha dichiarato di non essersi accorto di nulla, ed in tali sensi pure riferisce il calciatore Marzini, capitano del Taranto. 2 In questa situazione probatoria ritiene la Corte di dover applicare il proprio costante insegnamento in virtù del quale i cori discriminatori, per costituire condotta sanzionabile, non devono essere percepibili, ma sicuramente percepiti; poichè nella fattispecie tale percezione è stata avvertita soltanto da un assistente, con esclusione persino dei soggetti preposti proprio a siffatta incombenza, deve concludersi per l’inesistenza della violazione contestata. Nemmeno risultando dagli atti l’ulteriore condotta antiregolamentare oggetto della punizione, il reclamo va accolto e pertanto Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta Andria Trani) e annulla le sanzioni impugnate. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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