F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. ROMA TORRINO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA A TUTTO IL 30.4.2015 PER IL SIG. PAOLO MINICUCCI; INFLITTE SEGUITO GARA ROMA TORRINO FUTSAL/ CARLISPORT COGIANCO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 562 del 18.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. ROMA TORRINO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA A TUTTO IL 30.4.2015 PER IL SIG. PAOLO MINICUCCI; INFLITTE SEGUITO GARA ROMA TORRINO FUTSAL/ CARLISPORT COGIANCO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 562 del 18.3.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 562 del 18.3.2015, ha inflitto le sanzioni: - dell’ammenda di € 5.000,00 alla società A.S.D. Roma Torrino Futsal; - della squalifica a tutto il 30.4.2015 al sig. Paolo Minicucci, allenatore della società A.S.D. Roma Torrino Futsal. Tale decisione veniva assunta perché l’allenatore, durante l’incontro Roma Torrino Futsal/Carlisport Cogianco del 14.3.2015, dopo essere stato allontanato dall’arbitro, dagli spalti 2 impartiva, per la parte residuale della gara, direttive ai propri calciatori e rivolgeva ingiurie e minacce all’indirizzo dell’osservatore arbitrale, unitamente a un sostenitore della società. Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Roma Torrino Futsal ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 19.3.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 30.3.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roma Torrino Futsal di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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