F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 350,00 ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA FINO AL 22.4.2015 AL SIG. FORACE LUIGI, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21, LIONS/FABRIZIO CALCIO A 5 2007 DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 19.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it
7. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 350,00 ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA FINO AL 22.4.2015 AL SIG. FORACE LUIGI, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21, LIONS/FABRIZIO CALCIO A 5 2007 DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 19.3.2015)
Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione a carico del Sig. Forace Luigi, allenatore della squadra, con la seguente motivazione: Nel ricorso la società sportiva lamenta le eccessive sanzioni comminate chiedendo: a) la riduzione della squalifica al Sig. Forace Luigi, in quanto il medesimo, scalciando la bottiglia 5 d’acqua di plastica, non aveva intenzione di causare la sospensione della gara né protestare su una decisione arbitrale ma soltanto di esprimere il malcontento nei confronti della propria squadra; b) l’annullamento dell’ammenda di E 350,00 alla società. Il ricorso merita parziale accoglimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Forace Luigi (squalifica fino al 22.4.2015) non sembra affatto abnorme ma congrua in relazione ai fatti che l’ha determinata. Il comportamento del Sig. Forace Luigi, indipendentemente dalla causa generativa, ha prodotto la sospensione della gara per circa 4 minuti attesa la sua volontà di non lasciare il terreno di gioco nonostante il provvedimento arbitrale di allontanamento. Inoltre, dopo essersi posizionato sugli spalti rivolgeva al direttore di gara frasi ingiuriose. Tale condotta, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, non solo non può definirsi in buona fede ma è manifestamente in contrasto con i doveri sportivi e aggravata dalla posizione di allenatore del Forace, per cui la sanzione della squalifica fino al 22.4.2015 appare adeguata. Quanto all’ammenda alla società essa non appare sufficientemente motivata dal Giudice Sportivo e non collegata a fatti imputabili alla stessa o dei quali debba oggettivamente rispondere, per cui, in accoglimento della richiesta della reclamante viene annullata. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza) annulla la sanzione dell’ammenda alla reclamante. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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