F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it
8. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)
La Polisportiva Olympia Agnonese, in persona del suo Presidente e rappresentante legale protempore, dott. Antonio Melloni, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e diffida comminata dal Giudice Sportivo per la sua “eccessiva gravosità e severità in presenza di molteplici e significative circostanze attenuanti, completamente ignorate dall’Organo di prime cure nella propria delibera” e che sono così specificamente indicate. a) Indubbia e meritoria opera di collaborazione con le Forze dell’Ordine svolta dalla Società ricorrente ai fini sia preventivi che di vigilanza; b) Regolare svolgimento della gara de qua a prescindere dalle condotte attribuite ai sostenitori di casa; c) Confronto con autorevoli ed emblematici precedenti giurisprudenziali in materia La sanzione, comunicata con Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015 è stata comminata dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione :”Per avere, nel corso del secondo tempo, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, rivolto all’indirizzo degli Ufficiali di gara espressioni minacciose, alcune delle quali facente riferimento all’evento luttuoso occorso ad un appartenente alla classe arbitrale. Per avere, una di dette persone, al 38° minuto del secondo tempo, colpito con uno schiaffo ad una spalla un A.A.. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva reiterata per i fatti di cui al Com. Uff. nn. 62 e 68. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.” Per i predetti motivi, l’associazione sportiva ricorrente chiede una congrua attenuazione della sanzione subita. Il ricorso è infondato. Ai sensi dell’art. 4, comma 3 C.G.S., . Il concetto di responsabilità (oggettiva) delle società/associazioni sportive è ripreso dall’art. 14, comma 1 C.G.S. secondo cui. Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, per le società responsabili non appartenenti alla sfera professionistica, la sanzione dell’ammenda da e 500,00 a € 15.000,00. In relazione ai fatti che hanno generato il provvedimento disciplinare e della recidiva reiterata, la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare congrua. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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