COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 15/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO (N. 5427/1179 pf 13-14/GT/dl) del 28 Gennaio 2015 – TROTTA ROCCO, D’ANDREA, SOCIETA’ ASD GR VALDIANO;

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 15/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO (N. 5427/1179 pf 13-14/GT/dl) del 28 Gennaio 2015 - TROTTA ROCCO, D’ANDREA, SOCIETA’ ASD GR VALDIANO; PREMESSO che il Procuratore Federale Aggiunto con nota del 07 Agosto 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: • TROTTA ROCCO, calciatore tesserato nel corso della s.s. 2013-2014 per la SOCIETA’ ASD GR VALDIANO: per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C. per aver spinto con violenza il Direttore di Gara, Sig.r Vincenzo Briscese della Sezione AIA di Venosa, facendolo cadere a terra al 24° minuto del secondo tempo della gara di Campionato Allievi Regionali, Venosa - Valdiano, disputata il 19 Gennaio 2014, mentre era in corso una violenta contestazione contro lo stesso Arbitro innescata dai calciatori della squadra della medesima Società, come meglio indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento; • SOCIETA’ ASD GR VALDIANO: per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal proprio calciatore TROTTA ROCCO coma sopra descritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 C.G.S.; che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 11 Aprile 2015, verificata, anche attraverso la consultazione delle cartoline d’esito delle relative raccomandate e la consultazione del sito internet POSTE ITALIANE “Cerca Spedizioni”, l’effettiva consegna dei plichi e quindi la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione della Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del Deferimento formulando le seguenti richieste e così per: • TROTTA ROCCO squalifica sino al 30 Giugno 2015; • SOCIETA’ ASD GR VALDIANO ammenda di € 300,00 per responsabilità oggettiva; che i deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano, né producevano scritti difensivi a discarico. Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di TROTTA ROCCO e della SOCIETA’ ASD GR VALDIANO per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Premesso come la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE al tempo insediata e operante, con provvedimento pubblicato su C.U. n° 87 del 09 Aprile 2014, in forza delle seguenti motivazioni: “Accertato ancora come la ricorrente Società abbia indicato nel proprio tesserato TROTTA ROCCO il responsabile della spinta che provocava la caduta a terra del D.G,. e che per effetto di tanto i sopravvenuti eventi portati al vaglio di questa Commissione, priva di autonomo potere investigativo, necessitino di ulteriori approfondimenti da parte della competente Procura Federale ai fini anche dell’accertamento di ipotetiche violazioni di norme del C.G.S. da parte di eventuali altri tesserati nella vicenda coinvolti” avesse disposto che i relativi atti venissero trasmessi alla Procura Federale e mandato alla Segreteria del C.R.B. per gli adempimenti di sua competenza; Osservato come la ripetuta Procura Federale debitamente interessata della vicenda da parte del ridetto C.R.B. abbia assolto il conferito incarico mercé lo svolgimento dei richiesti accertamenti compendiati nel Deferimento del 28 Gennaio 2015; Ritenuto pregiudizialmente che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto come la mancata comparizione dei deferiti e la conseguente, omessa, coltivazione della attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento riassunte; Lette nel merito, tuttavia e riguardo la posizione del calciatore TROTTA ROCCO, le emergenze dell’istruttoria dalla Procura Federale svolta a mezzo acquisizione documentale e deposizioni testimoniali e visto l’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., ritiene potersi affermare che gli eventi, così come contestati, consentono di qualificare e acclarate la circostanze afferenti la responsabilità del ripetuto TROTTA ROCCO in relazione al violento comportamento dal medesimo tenuto nei confronti dell’Arbitro della gara VENOSA - VALDIANO di Campionato Allievi Regionali, disputata il 19 Gennaio 2014, BRISCESE VINCENZO della Sezione AIA di Venosa; Incrociate, più nel dettaglio, le dichiarazioni in sede investigativa raccolte, a mezzo delle quali il calciatore TROTTA ROCCO si è senza reticenze riconosciuto autore del gesto oggetto di deferimento e l’allenatore della SOCIETA’ ASD GR VALDIANO, MENTA ROCCO, ha pienamente confermato la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato del proprio Sodalizio, è possibile riconoscere come certamente integrata la contestata violazione; Considerato, per l’effetto, come secondo le previsioni della vigente normativa, non meno indubitabile appaia la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04, comma 2 C.G.S. della SOCIETA’ ASD GR VALDIANO in ragione della violazione al proprio tesserato contestata; Accertato per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità di tutti i deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi contestati; In particolare, quanto TROTTA ROCCO, calciatore tesserato nel corso della s.s. 2013-2014 per la SOCIETA’ ASD GR VALDIANO perché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S, nel corso della gara VENOSA - VALDIANO, disputata il 19 Gennaio 2014 e valida per il Campionato Allievi Regionali al 24° minuto del secondo tempo spingeva con violenza l’Arbitro BRISCESE VINCENZO facendolo cadere a terra, nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE; Quanto alla SOCIETA’ ASD GR VALDIANO perché, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04 comma 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte al proprio sopra nominato tesserato, nonché per non essersi presentata, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE; Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come, tuttavia, la collaborazione dagli incolpati in sede investigativa offerta e la giovane età del deferito TROTTA ROCCO, possano essere apprezzate quali attenuanti e abilitare, conseguentemente, questo Collegio anche ai sensi dell’art. 24 commi 1 e 2 C.G.S. all’applicazione di più mitigate sanzioni, che si devono intendere mirate, in ragione soprattutto della condizione di minore del ripetuto TROTTA ROCCO, a fini educativi e riabilitativi piuttosto che meramente punitivi, rispetto a quelle dalla Procura Federale richieste e ritenute eccessivamente afflittive: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dalla Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 11 Aprile 2015 avanzate, così provvede ed irroga a: • TROTTA ROCCO squalifica sino al 31 Maggio 2015 a titolo delle violazioni in deferimento contestategli e per ulteriori giorni 15 (quindici) da quella data in dipendenza della consumata violazione dell’art. 1 bis comma 3 G.C.S. e così effettivamente sino a tutto il 15 Giugno 2015; • SOCIETA’ ASD GR VALDIANO ammenda di complessivi € 250,00 (duecentocinquanta) dei quali € 100,00 per violazione dell’art. 1 bis comma 3 G.C.S.. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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