COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.104 della Società A.S.D. CITTA’ DI SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.134 del 26.3.2015(inibizione del dirigente FRAGOMENI Giuseppe fino al 31.12.2015; squalifica del calciatore FUDA Mario per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.104 della Società A.S.D. CITTA’ DI SIDERNO 1911 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.134 del 26.3.2015(inibizione del dirigente FRAGOMENI Giuseppe fino al 31.12.2015; squalifica del calciatore FUDA Mario per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA le sanzioni che si impugnano vengono entrambe contestate dalla reclamante assumendo che i fatti da cui rivengono vanno diversamente interpretati. In merito all’inibizione del proprio dirigente Fragomeni Giuseppe, che svolgeva funzioni di assistente arbitrale, si assume che non avrebbe colpito l’avversario deliberatamente ma solo nel tentativo di difendersi. Inoltre il Fuda non avrebbe assolutamente sferrato uno schiaffo all’avversario atteso che, colpito duramente con una testata al petto, ha addirittura perso i sensi per qualche secondo. La tesi della Società Città di Siderno non può essere accolta in quanto i fatti vengono riferiti dall’arbitro con assoluta precisione e puntualità. In merito alle sanzioni può affermarsi che assolutamente congrua è quella comminata al Fragomeni per la gravità e la lesività del gesto, mentre per il Fuda, preso atto del grave atto di violenza subito, la stessa può rideterminarsi riducendola a tre giornate di squalifica. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce a TRE gare effettive la squalifica irrogata a FUDA Mario; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa.
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