COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.105 della Società A.C. REAL BOTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.134 del 26.3.2015(squalifica del calciatore ANELLINO Angelo fino al 26.4.2015, squalifica del calciatore SANSO Alessandro per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.105 della Società A.C. REAL BOTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.134 del 26.3.2015(squalifica del calciatore ANELLINO Angelo fino al 26.4.2015, squalifica del calciatore SANSO Alessandro per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA - che dal rapporto dell’arbitro della gara A.C.Real Botro 1996 – Nuova Torre Melissa del 22.03.2015 risulta che: Anellino Angelo, calciatore del Real Botro, veniva espulso per comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara e, dopo avere ricevuto la notifica del conseguente provvedimento di espulsione, si legge testualmente nel rapporto arbitrale: “cercava di venire verso di me come per colpirmi ma è stato fermato dai suoi compagni”; Sanso Alessandro, calciatore della stessa società, veniva espulso perché poggiava la testa contro quella dell’arbitro e, mantenendo un comportamento minaccioso, proferiva frasi blasfeme. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara de qua, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti dei due tesserati suddetti (cfr. C.U. n.134 del 26/03/2015 del Comitato Regionale Calabria): - squalifica del calciatore Anellino Angelo fino al 26/04/2015; - squalifica del calciatore Sanso Alessandro per cinque gare effettive. Avverso le suddette sanzioni propone reclamo la società A.C. Real Botro che, in sintesi, dichiara che Anellino si sarebbe avvicinato al direttore di gara per avere spiegazioni e non certo per aggredirlo e che Sanso non avrebbe offeso l’arbitro. In considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti addebitati ai due calciatori, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione irrogata ad Anellino Angelo, confermando nel resto. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al calciatore ANELLINO Angelo fino a tutto il 19 APRILE 2015; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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