COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.107 della Società A.S.D. KOA BOSCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.81 del 26.3.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Vigor Paravati –Koa Bosco del 21.3.2015 con il punteggio di 0-3 Campionato 3^Categoria, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore OUEDRAOGO Gregoire per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore GAYE Musa per QUATTRO gare effettive, squalifica dei calciatori DIALLO Yaya, KEITA Dialla e KANE Ibrahima per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.107 della Società A.S.D. KOA BOSCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.81 del 26.3.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Vigor Paravati –Koa Bosco del 21.3.2015 con il punteggio di 0-3 Campionato 3^Categoria, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore OUEDRAOGO Gregoire per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore GAYE Musa per QUATTRO gare effettive, squalifica dei calciatori DIALLO Yaya, KEITA Dialla e KANE Ibrahima per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA in primo grado il giudice sportivo ha sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe entrambe le società in quanto ne aveva riconosciuto la responsabilità oggettiva nella rissa che scatenatasi all’11° minuto del secondo tempo dell’incontro ne aveva impedito la regolare prosecuzione. Il Giudice aveva comminato anche una serie di sanzioni ai calciatori di entrambe le squadre - tra cui quelle sopra riportate - per la responsabilità personale nei fatti addebitati. In appello la reclamante assume che la gara non è potuta proseguire non per la rissa avvenuta in campo, che dopo cinque minuti era stata sedata, ma per i più gravi episodi che ne sono seguiti, in particolare l’invasione di campo da parte dei sostenitori del Vigor Paravati, i lanci di pietre ad opera degli stessi nonché una serie di comportamenti discriminatori nei confronti dei calciatori del Koa Bosco. L’arbitro, ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna, nel confermare il rapporto di gara ed il relativo supplemento ha specificato e approfondito eventi e circostanze. In particolare che a scatenare la rissa è stato il capitano del Koa Bosco. In un secondo momento alla stessa hanno, tuttavia, partecipato calciatori di entrambe le squadre. Quanto sopra riportato conferma la bontà della decisione di prime cure e con essa la responsabilità di entrambe le squadre. Tutti gli episodi riportati in referto dall’arbitro ed oggi dallo stesso confermati, anche quelli evidenziati dalla reclamante, hanno contribuito alla sospensione della gara. Non può in pratica affermarsi che la rissa era stata sedata e che gli episodi addebitati alla Vigor Paravati possano essere estrapolati dal contesto ed assurgere a causa unica nella sospensione della gara. Per tali ragioni il reclamo va rigettato anche nella parte in cui si impugnano le squalifiche ai calciatori, da confermare nella misura. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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