COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.109 della Società A.S.D. GARIBALDINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.72 SGS del 26.3.2015 (squalifica dell’allenatore VISCIGLIA Davide fino all’8 MAGGIO 2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.109 della Società A.S.D. GARIBALDINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.72 SGS del 26.3.2015 (squalifica dell’allenatore VISCIGLIA Davide fino all’8 MAGGIO 2015).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara Promosport - A.S.D. Garibaldina, disputatasi il 20.03.2015, risulta che, al 24° del II tempo, il direttore di gara sospendeva definitivamente l’incontro in quanto, a seguito della segnatura di una rete della società Promosport, l’allenatore dell’A.S.D. Garibaldina, Visciglia Davide, dopo essere entrato abusivamente sul terreno di gioco, rivolgeva all’arbitro espressioni irriguardose ed “invitava i calciatori della sua società ad abbandonare il terreno di gioco”, impedendo, quindi, il proseguimento della gara. Per i fatti di cui sopra, il Giudice Sportivo Territoriale, fra l’altro, ha squalificato l’allenatore suddetto fino all’8 maggio 2015 (cfr. C.U. n°72 del 26/03/2015 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). La società A.S.D. Garibaldina sostiene che l’allenatore Visciglia “non ha assolutamente assunto la decisione di ritirare la squadra” e che, invece, sarebbe stato altro soggetto che avrebbe “chiamato a sé i suoi calciatori facendogli di fatto abbandonare il campo”. I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale in modo puntuale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, del C.G.S). La sanzione irrogata al Visciglia in I grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli e, pertanto, viene in questa sede confermata. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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