COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 79. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PANDOLA 2010 – GARA PANDOLA 2010 / INTERCAMPANIA DEL 25.10.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 79. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PANDOLA 2010 – GARA PANDOLA 2010 / INTERCAMPANIA DEL 25.10.2014 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 72 del 22 gennaio 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo della medesima società, prodotto per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Gigi Raffaele (nato il 31.12.1985). Avverso tale decisione, ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale appello la società Pandola 2010. La tesi difensiva della società reclamante deve essere condivisa. Invero, dagli atti ufficiali dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania si evince, chiaramente, che il calciatore Gigi Raffaele (nato il 31.12.1985), risulta regolarmente tesserato, a favore della società Intercampania, dal 25.10.2014, ovvero dalla stessa data di disputa della gara in esame. Il calciatore, pertanto, in conformità alla consolidata giurisprudenza in argomento, sulla base della quale un qualsiasi atto, nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti (dunque, inclusi i tesseramenti dei calciatori), decorre dalla data del deposito (o della spedizione a mezzo raccomandata postale), ma esplica la sua efficacia dal giorno successivo alla data medesima, poteva essere legittimamente utilizzato dalla società di appartenenza (Intercampania) solo dal giorno successivo al tesseramento, ovvero dal giorno 26.10.2014. Pertanto, il calciatore Gigi Raffaele ha preso parte, alla gara in esame, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pandola 2010 ed in riforma della decisione del Giudice di prima istanza, di infliggere, a carico della società Intercampania, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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