COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 81. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL S. EGIDIO – GARA REAL S. EGIDIO / JUVE PRO POGGIOMARINO DEL 16.2.2015 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
81. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL S. EGIDIO – GARA REAL S. EGIDIO / JUVE PRO POGGIOMARINO DEL 16.2.2015 – ATT. MISTA La C.S.A.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; osserva: con reclamo proposto al Giudice di prima istanza, la società Juve Pro Poggiomarino ha chiesto che venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore della società Real S. Egidio, Sabatino Gennaro, utilizzato nella gara in epigrafe, pur essendo squalificato. Con decisione pubblicata sul Comunicto Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 del 2 aprile 2015, pagg. 2044/2045, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il ricorso. La decisione è stata impugnata dalla società Real S. Egidio, con atto regolarmente inviato alla controparte. La reclamante ha sostenuto che, effettivamente, il calciatore suddetto era in corso di squalifica (pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 12.2.2015) il giorno della gara indicata in epigrafe 16.2.2015, ma la sanzione in corso era la conseguenza di una precedente espulsione, verificatasi nel corso della gara del Campionato Promozione, disputata in data 8.02.2015. Ha, dunque, chiesto l’annullamento della decisione del Primo Giudice, considerato che la squalifica subita andava scontata nel Campionato Regionale di Promozione. Il ricorso merita accoglimento. Infatti, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, “… il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali… della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. Tale norma speciale, per la L.N.D. e per l’Attività Giovanile e Scolastica, è applicabile quindi alla fattispecie in esame, riproduce quella più generale, di cui all’art. 22, comma 3, del già citato Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, il calciatore Sabatino Gennaro, squalificato per essere stato espulso in una gara del campionato Promozione, poteva legittimamente partecipare alla successiva gara del Campionato di Attività Mista. P.QM. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Real S. Egidio ed, in riforma della delibera del Giudice di prime cure, di omologare il risultato conseguito sul campo (4-2 a favore della società Real S. Egidio); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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