COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 82. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO CARDITO – GARA ATLETICO CARDITO / VIRTUS ISCHIA DEL 31.01.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 16 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 82. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO CARDITO – GARA ATLETICO CARDITO / VIRTUS ISCHIA DEL 31.01.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.S.A.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, in seconda convocazione, nella persona del suo rappresentante, la reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; tanto premesso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78, del 12 febbraio 2015, pag. 1599, il Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 78 del 12 febbraio 2015, pag. 1599, ha riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore, in relazione all’assenza della società Virtus Ischia alla gara indicata in epigrafe, disponendo la rifissazione della gara medesima. La decisione è stata impugnata dalla reclamante Atletico Cardito. Quest’ultima ha rappresentato, innanzitutto, in sede di audizione presso questa Corte, un presunto comportamento “negligente”, da parte della società Virtus Ischia, che avrebbe impedito l’effettuazione della gara; ha sostenuto, altresì, che le partenze, nella giornata del 31.01.2015, fossero utili per poter raggiungere il campo di gioco nell’orario previsto per la disputa della gara. Viceversa, questo Collegio, da un’attenta disamina e valutazione degli atti, giudica che sia emerso, preliminarmente, che la società Virtus Ischia, a giustificazione della richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore, ex art. 55, comma 2, N.O.I.F., in relazione alla mancata disputa della gara in epigrafe, ha ritualmente esibito, allegandola al reclamo proposto al Giudice Sportivo territoriale, la documentazione certificativa, datata 31.01.2015, ovvero dello stesso giorno della gara, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. Dal richiamato atto si evince che, con decorrenza da una fascia oraria ancora compatibile con un’organizzazione diligente e responsabile della trasferta, non era stato possibile il viaggio marino per raggiungere uno dei due porti d’approdo, utili per pervenire, in tempi idonei, allo stadio di disputa della gara. Inoltre, successivamente, ad integrazione e precisazione della richiesta di causa di forza maggiore, da parte della società istante Virtus Ischia, con raccomandata postale del 6.02.2015, indirizzata sia al Giudice Sportivo Territoriale, sia alla società controparte (Atletico Cardito), è stata allegata certificazione del Comune di Ischia, dalla quale si evince chiaramente che, a causa di esecuzione lavori di posa in opera delle condotte di metanizzazione lungo la strada “Baldassarre Cossa”, che dal porto di Ischia conduce al Comune di Casamicciola Terme (tratto di strada di circa due km.), è stato determinato un tempo di percorrenza pari o superiore a venticinque minuti, in quanto il predetto tratto è interessato da intenso traffico, ulteriormente ritardato da impianti semaforici. Quanto alla società reclamante, nel proprio atto di impugnazione ha evidenziato che, nella stessa giornata (31.01.2015) e ad orario ufficiale, erano state regolarmente disputate le seguenti gare di calcio a cinque di Serie D: Forio Calcio / Futsal Friends C5, Futsal Ischia S.Antuono / Real Patria C5 e Real Amicizia / Football Club Procida. Ha evidenziato inoltre che la società Virtus Ischia avrebbe potuto raggiungere Napoli o Pozzuoli, come le altre società sopra menzionate. Questa Corte Sportiva giudica che, nel merito della vicenda, debba farsi riferimento sostanziale al fatto che la società Virtus Ischia C5 non potesse essere vincolata ad organizzare la trasferta della propria comitiva alle “corse” effettuate da altri porti, anche in ragione della cennata difficoltà di ricorrervi. Pertanto, questa Corte, sulla base del principio di ragionevolezza, rileva la sussistenza della causa di forza maggiore, invocata dalla società Virtus Ischia. Per tutto sopra enunciato, per effetto ed in applicazione del già richiamato art. 55, comma 2, N.O.I.F., questo Collegio conferma la decisione del Giudice sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Cardito; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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