COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 15.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BONCELLINO E BAGNACAVALLO avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 37 del 26.3.2015 gara ROCCHIGIANA – BONCELLINO E BAGNACAVALLO del 22.3.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 15.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BONCELLINO E BAGNACAVALLO avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 37 del 26.3.2015 gara ROCCHIGIANA - BONCELLINO E BAGNACAVALLO del 22.3.2015 L'A.S.D. BONCELLINO E BAGNACAVALLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sulla circostanza che, nella gara in oggetto, un calciatore dell'A.S.D. Rocchigiana, pur essendo stato ammonito per due volte, non è stato espulso e che il primo giudice, nonostante il dichiarato errore arbitrale ha omologato il risultato conseguito sul campo ( 0 - 0 ), in quanto "non si è concretizzata alcuna alterazione del potenziale sportivo, come confermato dallo stesso arbitro". La reclamante, invece, ritiene che "la presenza in campo, anche se per pochi minuti, di un giocatore oggetto di mancata espulsione, costituisca un elemento di irregolarità della gara stessa ed alteri inevitabilmente il potenziale sportivo espresso dalle squadre in campo". Chiede la ripetizione della gara. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che sul referto di gara l'arbitro dichiara e sottoscrive che non è stato provveduto alla espulsione per doppia ammonizione, al 48° minuto d el secondo tempo, del calc. Treossi Gianni dell'U.S.Rocchigiana; - valutato che a nulla rileva il lasso di tempo in cui il predetto calciatore sia rimasto irregolarmente in campo, né il fatto che egli abbia o meno preso parte ad azioni di gioco in quanto, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del C.G.S., chiaro essendo l'errore tecnico in cui è incorso l'arbitro, d e l i b e r a - di annullare l'omologazione del risultato conseguito sul campo come deciso dal primo giudice e di ordinare la ripetizione della gara, a cura della Delegazione Provinciale di Ravenna. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it