COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OLIMPUS OLGIATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10/2/2019 AL CALCIATORE MONARCHI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 162 DEL 12/2/15 GARA: OLIMPUS OLGIATA 20.12 – SANTA FRANCESCA CABRINI DELL’ 8/2/2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OLIMPUS OLGIATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10/2/2019 AL CALCIATORE MONARCHI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 162 DEL 12/2/15 GARA: OLIMPUS OLGIATA 20.12 – SANTA FRANCESCA CABRINI DELL’ 8/2/2015 CAMPIONATO Seconda Ctg Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, sentito il dirigente della società reclamante delegato da Presidente nella seduta del 5/3/15; sentito il direttore di gara nella seduta del 12/3/2015, osserva: il reclamante contestava quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto perché il calciatore sarebbe stato completamente estraneo ai fatti contestati nonché l’eccessività della sanzione, eccessiva e sproporzionata. In data 12/3/15 veniva sentito l’arbitro il quale confermata in toto quanto riportato nel referto di gara precisando di aver riconosciuto chiaramente il calciatore perché destinatario del provvedimento di espulsione e che il calcio, ricevuto sulla tibia, era stato violento e sferrato da breve distanza. Precisava inoltre che il giorno successivo, a causa del gonfiore, era costretto a ricorrere alle cure mediche presso il P.S. dell’ Ospedale Grassi dove gli veniva diagnosticata una contusione guaribile in 4 giorni. Dall’istruttoria espletata è stato possibile accertare che il gesto del calciatore, seppur censurabile, è stato diretto verso una parte del corpo dell’arbitro (la tibia) meno sensibile di altre comportando conseguenze di lievissima entità guaribili in pochi giorni anche perché, come riferito dall’arbitro, al momento del calcio si era frapposto tra i due il portiere della società Olimpus. Per tale ragione la squalifica inflitta dal primo giudice risulta eccessiva rispetto ai fatti e pertanto deve essere ridotta. Pertanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale disciplinare DELIBERA Di ridurre il provvedimento di squalifica fino al 30/9/2017 a carico del calciatore della società ASD Olimpus Olgiata, sig. Alessandro Monarchi. La tassa reclamo va restituita.
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