COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FORMIA 1905 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 17 MARZO 2015 GARA: FORMIA 1905 – SANT’ELIA FIUMERAPIDO DEL 15-3-2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FORMIA 1905 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 197 DEL 17 MARZO 2015 GARA: FORMIA 1905 – SANT’ELIA FIUMERAPIDO DEL 15-3-2015 (Campionato Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 210 del 27.3.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva che: la Società reclamante contesta che i propri sostenitori abbiano rivolto cori razzisti ad un giocatore di colore della squadra avversaria e, a tal riguardo, fa presente che proprio nella stessa gara il Formia aveva schierato due calciatori di colore, ciò, a riprova del clima di perfetta integrazione esistente nell’ambiente della tifoseria locale. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della sanzione pecuniaria, ritenuta ingiustificata. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro ha riferito che ogni qualvolta il calciatore di colore n. 14 del Sant’Elia giocava il pallone, i tifosi del Formia, gli indirizzavano degli “Uh, uh, uh” razzisti. L’arbitro ha inoltre precisato che, nel corso del secondo tempo, i sostenitori locali avevano rivolto pesanti insulti e minacce alla terna arbitrale, e che alcuni di loro, al termine dell’incontro, dopo essersi arrampicati sulla recinzione, avevano anche sputato contro la terna, senza attingerla. Ribadita la gravità di tali comportamenti, deve ritenersi quindi del tutto congrua e adeguata la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo alla Società Formia. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo La tassa di reclamo va incamerata.
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