COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCADEMIA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 12 MARZO 2015 GARA: ACCADEMIA SPORT – OLIMPUS SPORTING CLUB DEL 7-3-2015 (Campionato C5 Serie D Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCADEMIA SPORT AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 12 MARZO 2015 GARA: ACCADEMIA SPORT – OLIMPUS SPORTING CLUB DEL 7-3-2015 (Campionato C5 Serie D Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 210 del 27.3.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva che: la Società reclamante, che sarebbe ritualmente convocata, come da sua richiesta, non si è presentata dinanzi a questa Corte, ritiene errata la decisione del Giudice Sportivo, in quanto, avendo la Società Olimpus Sporting Club formalmente rinunciato a proseguire la gara, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., si sarebbe dovuto applicare la sanzione della sconfitta con il punteggio di 0 – 6, e non già disporre la ripetizione della gara. A tal riguardo, la ricorrente ha infatti sostenuto che l’infortunio ad un calciatore non può avere valore di forza maggiore e pertanto non rientrerebbe tra questi eventi, non tecnici, previsti dal 4° comma del richiamato art. 17, che potrebbero giustificare un provvedimento di ripetizione della gara. Quanto sostenuto dalla reclamante non puo’ essere condiviso. Promesso che, ai sensi dell’art. 17 4° comma, spetta proprio agli Organi di giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, questa Corte ritiene che il Giudice Sportivo abbia correttamente ritenuto giustificato il motivo per il quale la Società Olimpus ha deciso di rinunciare al proseguimento della gara. Ed infatti come risulta dal referto arbitrale e dalla documentazione medica esibita, dopo appena tre minuti di giuoco e sul risultato di 0 – 0, un calciatore della Società Olimpus Sporting Club si era gravemente infortunato, a seguito del violento impatto con un palo della recinzione del terreno di giuoco, che gli aveva causato una profonda ferita alla gamba destra; incidente che aveva reso necessario l’immediato trasporto del giocatore in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ove all’infortunato erano stati applicati ben 35 punti di sutura interni ed esterni, con una prognosi di 7 gg. s.c. Orbene, di fronte ad un evento così drammatico appare del tutto comprensibile l’atteggiamento dei compagni di squadra, i quali, colpiti dal punto di vista emotivo, non se la sono sentita di proseguire una gara appena iniziata, e hanno preferito assistere e star vicino ad un loro amico, gravemente ferito. Scelta che denota grande sensibilità e che va senz’altro apprezzata dal momento che, in simili circostanze, è evidente che i valori umani e morali debbano prevalere sulle esigenze strettamente agonistiche dell’evento sportivo. Richiamati tali principi, che questa Corte, nel valutare casi analoghi, ha già avuto occasione di ribadire in precedenti decisioni, deve quindi considerarsi pienamente giustificato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di ripetizione della gara. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo La tassa di reclamo va incamerata.
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