COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SONNINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DI ANNI 3 AL CALCIATORE ELBAZ NIZAR ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 80/SGS DEL 6/3/15 . GARA: F.C. MONTENERO – CITTA’ DI SONNINO del 5/3/2015 Campionato Allievi Provinciali Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 229/LND del 17/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SONNINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DI ANNI 3 AL CALCIATORE ELBAZ NIZAR ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 80/SGS DEL 6/3/15 . GARA: F.C. MONTENERO – CITTA’ DI SONNINO del 5/3/2015 Campionato Allievi Provinciali Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 219 del 10.4.2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, sentito il dirigente della società reclamante delegato da Presidente nella seduta del 24/3/15; sentito il direttore di gara nella seduta del 9/4/2015, osserva: il reclamante contestava quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto eccependo l’estraneità ai fatti del calciatore Nizar il quale non sarebbe stato lui a colpire l’arbitro con un pugno in testa ma qualche altro compagno di squadra e comunque per una riduzione della squalifica perché eccessiva e sproporzionata. In data 9/4/15 veniva sentito l’arbitro il quale confermata quanto riportato nel referto di gara precisando che era stato lo stesso calciatore, a fine partita, a recarsi nel proprio spogliatoio assumendosi la responsabilità dell’accaduto e formalizzando esplicitamente le proprie scuse. Tale circostanza, a dire dell’arbitro, è stata determinate per l’individuazione del calciatore in quanto il colpo gli era stato inferto alle spalle mentre era accerchiato da vari giocatori. Relativamente al pugno ricevuto il direttore di gara puntualizzava di aver sentito un dolore “di media entità” che in pochi minuti era svanito e dal quale non era seguita alcuna conseguenza. Dall’escussione dell’arbitro è stato possibile accertare che il pugno sferrato dal calciatore non ha comportato alcuna conseguenza e che, senza assunzione di responsabilità del giovane calciatore, difficilmente l’arbitro sarebbe stato in grado di individuare l’autore del gesto sanzionato. L’assenza di conseguenze dannose per l’arbitro e soprattutto la condotta posta in essere dal calciatore al fine della gara, fanno ritenere eccessiva la squalifica inflitta rispetto ai fatti e pertanto deve essere ridotta. Pertanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale disciplinare DELIBERA Di ridurre il provvedimento di squalifica fino al 05/09/2016 a carico del calciatore della società Città di Sonnino, sig. Elbaz Nizar. La tassa reclamo va restituita.
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