COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società U.S. INVERUNO Camp. Allievi Reg. Gir. A Gara del 25.03.2015 tra Inveruno / Torino Club C.U. n. 55 del CRL datato 02.04.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società U.S. INVERUNO Camp. Allievi Reg. Gir. A Gara del 25.03.2015 tra Inveruno / Torino Club C.U. n. 55 del CRL datato 02.04.2015 La società U.S. INVERUNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente CITRO Raffaele sino al 15.04.2015 e squalificato l’allenatore CROCE Davide Luca sino al 13.05.2015, lamentando come il direttore di gara abbia erroneamente attribuito al sig. CROCI frasi ingiuriose in realtà pronunciate dal dirigente CITRO Raffaele. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva: per quanto concerne l’inibizione al dirigente CITRO Raffaele sino al 15.04.2015, il reclamo non potrà che essere dichiarato inammissibile. Infatti, ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b) CGS, non è impugnabile l’inibizione a dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Essendo la squalifica comminata dal G.S. al CITRO inferiore a detto termine, ne consegue l’inammissibilità del reclamo. In relazione invece alla squalifica comminata al tecnico sig. CROCE Davide Luca sino al 13.05.2015, l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato totalmente quanto riportato nel proprio referto ed in particolare l’individuazione del sig. CROCE quale soggetto che ha insultato ed ingiuriato l’arbitro stesso. Ne consegue come la sanzione inflitta dal G.S. meriti di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto nei confronti del dirigente CITRO Raffaele RIGETTA Il reclamo proposto nei confronti del tecnico CROCE Davide Luca, confermando la squalifica dello stesso sino al 13.05.2015. Dispone l’addebito della relativa tassa.
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