COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società BAGNOLO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 14-03-2015 tra Castelnuovo / Bagnolo C.U. n. 36 della Delegazione di Cremona datato 19-03-2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società BAGNOLO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 14-03-2015 tra Castelnuovo / Bagnolo C.U. n. 36 della Delegazione di Cremona datato 19-03-2015. La Società BAGNOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 31.01.2016 il giocatore DOLDI Alan, lamentando che la dinamica dei fatti non corrisponde a quanto nel rapporto arbitrale e che pertanto la sanzione è eccessiva . La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha confermato che il sig. DOLDI Alan lo ha in effetti colpito con un pugno volontario al fianco, che gli ha provocato un lieve e momentaneo dolore. La condotta perpetrata dal tesserato assume i caratteri della violenza nei confronti del direttor di gara e pertanto deve giustamente essere sanzionata. Tuttavia, stante il fatto che l'arbitro ha comunque portato a termine la gara non valutando esistente il pericolo per la propria incolumità o per quella degli altri tesserati, questa Corte ritiene di poter ridurre la sanzione comminata al giocatore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale riforma del provvedimento impugnato RIDUCE la squalifica comminata al calciatore DOLDI Alan fino al 30.11.2015 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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