COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CASININA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASININA CALCIO/ISOLA DI FANO DEL 21.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A”

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CASININA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASININA CALCIO/ISOLA DI FANO DEL 21.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dalla LND in data 13 gennaio 2015 sul Com. Uff. n. 140 e dal Comitato Regionale Marche in allegato al Com. Uff. n. 101 del 14 gennaio 2015. Il medesimo gravame risulta infatti qui pervenuto il 31 marzo 2015 (inviato il 30 marzo 2015) e quindi oltre le ore dodici del secondo giorno successivo al 25 marzo 2015, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante il provvedimento del Giudice sportivo territoriale impugnato. Peraltro, allo stesso reclamo non è stata allegata l’attestazione dell’invio alla controparte, pur indicata in indirizzo, di copia dei motivi del gravame. La Corte sportiva d’appello territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Casinina Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito.
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