COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CASININA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASININA CALCIO/ISOLA DI FANO DEL 21.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 148 del 25.3.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CASININA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASININA CALCIO/ISOLA DI FANO DEL 21.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 148 del 25.3.2015) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche infliggeva al calciatore PERUGINI Elia, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Casinina Calcio chiedendo l’annullamento della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto completamente estraneo ai fatti contestatigli. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che la tesi difensiva della reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili; • ritenuta quindi provata la condotta ascritta al calciatore Perugini Elia, identificato con assoluta certezza, e che la stessa debba essere ricondotta nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Casinina Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PERUGINI Elia a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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