COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 Del 10 Aprile 2015 Delibere del Giudice Sportivo 6.2.1. RICORSO ASD ALIFE – AVVERSO ESITO GARA PER COMPORTAMENTO SOSTENITORI CALCIO MONTENERO) (GARA CALCIO MONTENERO – ALIFE DEL 22/03/2015 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – 11^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 Del 10 Aprile 2015 Delibere del Giudice Sportivo 6.2.1. RICORSO ASD ALIFE - AVVERSO ESITO GARA PER COMPORTAMENTO SOSTENITORI CALCIO MONTENERO) (GARA CALCIO MONTENERO – ALIFE DEL 22/03/2015 - CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – 11^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 88 del 26/03/2015; premesso che: - la società Alife ha trasmesso il proprio reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe con le modalità e nei tempi previsti dalla vigente normativa federale; - la società Calcio Montenero ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo secondo quanto previsto dalla vigente normativa federale; letto il reclamo, rileva che la società Alife chiede la ripetizione della gara in epigrafe o, in subordine, l’applicazione ai danni della società Calcio Montenero della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per “l’atteggiamento minaccioso dell’invasore che ha condizionato a tutti gli effetti il prosieguo della gara ed il risultato finale della stessa”. Riporta la reclamante che, nel corso del secondo tempo, il proprio calciatore di riserva GELOSO Ernesto, mentre stava effettuando il riscaldamento a bordo campo, veniva pesantemente insultato da uno spettatore il quale, dopo qualche minuto, riusciva ad entrare nel recinto di gioco attraverso un cancelletto aperto (o lasciato volontariamente aperto) ed aggrediva il calciatore GELOSO colpendolo con una testata alla fronte; per questo motivo veniva ritardata la sua entrata sul terreno di gioco in sostituzione di un proprio compagno menomato. Solo l’intervento dei Carabinieri calmava l’aggressore ed impediva allo stesso di portare a più gravi conseguenze lì aggressione. In quel momento il risultato era di Calcio Montenero – Alife 2-1. A detta della reclamante questo episodio intimidatorio ha condizionato lo svolgimento della gara fino alla fine e, di conseguenza, anche il risultato finale perché tutti i propri calciatori, ed in particolare il GELOSO, non erano più nelle condizioni psico-fisiche più idonee allo svolgimento della gara proprio perché intimiditi ed impressionati dall’aggressione; lette le controdeduzioni, rileva che la società Calcio Montenero chiede di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Alife, ritenendo “assolutamente pretestuoso ed infondato” quanto riportato dalla società Alife, frutto di una ricostruzione dei fatti assolutamente “falsa e calunniosa” con un episodio gravissimo che sarebbe dovuto immediatamente essere segnalato alla terna arbitrale ed alla forza pubblica presente. Osserva questo GST. Il presente giudizio deve basarsi esclusivamente sulla scorta degli elementi che emergono dagli atti ufficiali di gara ai sensi dell’art. 35 CGS. L’arbitro riporta che al 24’ del secondo tempo entrava nel recinto di gioco una persona, riconducibile alla società di casa in quanto ne indossava un giubbino, che creava scompiglio nei pressi della panchina dell’Alife, venendo a contatto con qualche componente della stessa. Successivamente dallo stesso cancelletto tentavano di entrare altre 4/5 persone che venivano prontamente bloccate dalle stesse forze dell’ordine che accompagnavano fuori dal recinto di gioco l’invasore. Il gioco poteva riprendere dopo circa tre minuti di sospensione. L’aggressione così come riportata nel reclamo della società Alife non viene affatto menzionata nel referto di gara. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Alife; 2. di convalidare il risultato finale della gara in epigrafe terminata con il punteggio: Calcio Montenero – Alife 4 – 2; 3. di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Alife.
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