COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 Del 10 Aprile 2015 Delibere del Giudice Sportivo RICORSO ASD MIRABELLO CALCIO – AVVERSO ESITO GARA GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE) GARA OLIMPIA RICCIA – MIRABELLO CALCIO DEL 21/03/2015 – CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI – 10^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 Del 10 Aprile 2015 Delibere del Giudice Sportivo RICORSO ASD MIRABELLO CALCIO - AVVERSO ESITO GARA GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE) GARA OLIMPIA RICCIA – MIRABELLO CALCIO DEL 21/03/2015 - CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI – 10^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 88 del 26/03/2015; premesso che; •sia la società Olimpia Riccia che la società Mirabello Calcio hanno presentato all’arbitro a fine gara una riserva scritta avverso l’esito della gara; •entrambe le società non hanno presentato il relativo preannuncio di reclamo; •la società Mirabello Calcio faceva pervenire formale reclamo (per il quale non è possibile risalire alla data di consegna presso il Comitato Regionale Molise né al mezzo di spedizione) che, privo del preannuncio di reclamo di cui sopra, deve essere ritenuto comunque inammissibile (ex art. 29, comma 6, lett. b CGS); •la società Olimpia Riccia faceva pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo della società Mirabello Calcio, che per le stesse motivazioni di cui sopra, devono essere ritenute inammissibili; letto il referto, sentito l’arbitro a chiarimenti ed acquisito il relativo supplemento di referto, rileva che al 2’ del secondo tempo l’arbitro era costretto a sospendere la gara perché i fari di illuminazione posti sulle due torrette lato tribuna si spegnevano. A questo punto venivano spenti anche i fari delle altre due torrette per cercare di riaccenderli tutti; così dopo vari tentativi (erano trascorsi circa venticinque minuti dalla sospensione della gara) i fari si riaccendevano tutti e la gara poteva continuare. Successivamente, intorno al 37’ del secondo tempo, di nuovo i fari di illuminazione posti sulle due torrette lato tribuna si spegnevano. L’arbitro aspettava inutilmente alcuni minuti affinché la società Olimpia Riccia si attivasse a ristabilire l’efficacia dell’impianto di illuminazione, senza riuscirvi. A questo punto l’arbitro, non ricevendo alcuna comunicazione in merito e verificata la impossibilità di continuare la gara per mancanza di luce, sospendeva definitivamente la gara. Osserva questo GST. Per costante e continua giurisprudenza, in caso di guasto all’impianto di illuminazione del campo di gioco, la società di casa è sempre ritenuta oggettivamente responsabile a meno che non dimostri o venga provata l’accidentalità dell’evento o la causa di forza maggiore. Nel caso in esame, però, non ci sono agli atti elementi che facciano propendere per l’accidentalità o per la causa di forza maggiore del guasto all’impianto di illuminazione. Per tuti questi motivi, visto l’art. 17 CGS D E C I D E di infliggere alla società Olimpia Riccia la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3; di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della società A.S.D. MIRABELLO CALCIO.
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