COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo della A.S.D. ATLETICO TORINO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 67 del 2.4.2015, aventi ad oggetto l’inibizione sino al 15.6.2015 al sig. Scopacasa Giovanni e sino al 31.5.2015 ai sigg.ri Mecca Luca e Bisi Maurizio (gara Colline Alfieri / Atletico Torino del 28.3.2015 – Campionato Allievi Regionali girone 4)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo della A.S.D. ATLETICO TORINO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 67 del 2.4.2015, aventi ad oggetto l’inibizione sino al 15.6.2015 al sig. Scopacasa Giovanni e sino al 31.5.2015 ai sigg.ri Mecca Luca e Bisi Maurizio (gara Colline Alfieri / Atletico Torino del 28.3.2015 - Campionato Allievi Regionali girone 4) Con il reclamo in oggetto, la società ATLETICO TORINO ricorre avverso i provvedimenti del giudice sportivo indicati in epigrafe, lamentando l’inattendibilità del rapporto arbitrale con riferimento ai fatti riferiti dal direttore di gara, evidenziando in particolare che il sig. Scopacasa assisteva in effetti alla partita dalla tribuna in quanto squalificato, ma non avrebbe in alcun modo minacciato i tifosi avversari né avrebbe avuto accesso agli spogliatoi, mentre i sigg.ri Mecca e Bisi rientravano negli spogliatoi dopo avere atteso l’allontanamento della squadra avversaria e dell’arbitro ed in tempi diversi, in quanto quest’ultimo si fermava a conversare con il custode del campo. Codesta Corte d’Appello Territoriale, letto il reclamo e la documentazione ufficiale di gara, rileva quanto segue. L’arbitro ha riferito nel proprio referto che i sostenitori della Atletico Torino, tra i quali riconosceva il sig. Scopacasa Giovanni, per tutta la durata dell’incontro rivolgevano insulti nei suoi confronti e nel corso del secondo tempo davano luogo ad una rissa con calci e pugni nei confronti dei sostenitori della squadra ospitante; inoltre nel supplemento di rapporto l’arbitro ha riferito che il sig. Mecca Luca ed il sig. Bisi Maurizio si scagliavano contro i giocatori e dirigenti della società Colline Alfieri con pugni e calci e quindi, unitamente al sig. Scopacasa, al termine della gara entravano nel suo spogliatoio insultandolo e minacciandolo. In base al rapporto arbitrale, il Giudice Sportivo comminava ai tesserati coinvolti le sanzioni indicate in epigrafe, che venivano pubblicate sul Comunicato Ufficiale in data 2.4.2015. Il giorno successivo a tale pubblicazione e precisamente il 3.4.2015, il direttore di gara inviava comunicazione via email facendo presente di avere “sbagliato il supplemento di rapporto per alcune verificazioni di foto, per cui il supplemento di rapporto è da annullare”. Il giorno 4.4.2015 il direttore inoltrava ulteriore comunicazione via email, con la quale riferiva di avere indicato il nominativo del sig. Scopacasa, in quanto nel corso della gara alcuni giocatori dell’Atletico Torino lo avvicinavano chiamandolo “mister”, precisando altresì di non conoscerlo personalmente ma di aver “immaginato” che fosse l’allenatore, estrapolando il suo nominativo dai “social networks”. Il direttore di gara riferiva infine che non vi era stata alcuna colluttazione tra il sig. Mecca Luca e i giocatori della Colline Alfieri (circostanza era peraltro smentita anche da una comunicazione agli atti della società Colline Alfieri), ma soltanto ma un diverbio e alcuni spintoni, mentre confermava che i sigg.ri Mecca e Bisi gli avrebbero rivolto “in dialetto stretto napoletano” alcune frasi ingiuriose riferite nel rapporto e dichiarava di non essere sicuro di avere percepito in modo corretto le restanti frasi in precedenza riportate nel rapporto di gara. La Corte d’Appello Territoriale non può astenersi dall’evidenziare la gravità del comportamento posto in essere dal direttore di gara, che dapprima ha redatto un rapporto arbitrale in base al quale sono state applicate le sanzioni oggi sub iudice e quindi lo ha ripetutamente smentito e/o rettificato, inducendo correttamente il Giudice Sportivo a segnalare l’accaduto al Presidente di codesto Comitato Regionale al fine di procedere al deferimento dell’arbitro in questione alla Procura Federale. Nel merito, codesta Corte d‘Appello rileva che quanto accaduto rende priva di ogni attendibilità la documentazione ufficiale di gara in merito alle condotte ascritte ai sigg.ri Scopacasa, Mecca e Bisi, tanto da rendere prive dell’indispensabile sostegno probatorio le sanzioni agli stessi comminate dal Giudice Sportivo; per tali motivi, in accoglimento del ricorso proposto dalla A.S.D. Atletico Torino ANNULLA I provvedimenti sanzionatori assunti nei confronti dei sigg.ri Scopacasa Giovanni, Mecca Luca e Bisi Maurizio e pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 2.4.2015. Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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