COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICO TRICASE – U.S. S. VITO del 22/2/2015 (Reclamo della U.S. S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 in data 19/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICO TRICASE – U.S. S. VITO del 22/2/2015 (Reclamo della U.S. S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 in data 19/3/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma alcuna negli atti ufficiali; - rilevato che va condivisa la tesi del Giudice Sportivo secondo cui, negli episodi descritti minuziosamente dall’arbitro e nei numerosi tentavi di ripristinare la tracciatura del terreno di gioco (resa vana per ben 4 volte e a distanza breve tra l’una e l’altra tracciatura) va riscontrata la ricorrenza di carattere eccezionale di cui all’art. 17 n. 4 lettera c Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto pertanto di condividere il provvedimento adottato dal Primo Giudice e di dover dichiarare infondato il ricorso proposto dalla società U.S. S. VITO P.Q.M. DELIBERA - respingersi il reclamo proposto dalla società U.S. S. VITO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa. - ordinare la ripetizione della gara demandando al Comitato Regionale Puglia l’adozione di provvedimenti di sua competenza.
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