COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. CANOSA del 29/3/2015 (Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 2/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. CANOSA del 29/3/2015 (Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 2/4/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che sulla base degli atti ufficiali è risultato che il lancio in campo di n. 2 palline da tennis non ha provocato alcun danno o interruzione del gioco per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 200,00 P.Q.M. DELIBERA - Ridursi ad € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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