COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: POL. D. ATLETICO STORNARA – A.S.D. TRE TORRI CALCIO del 22/3/2015 (Reclamo della POL. D. ATLETICO STORNARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COMPIERCHIO Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: POL. D. ATLETICO STORNARA – A.S.D. TRE TORRI CALCIO del 22/3/2015 (Reclamo
della POL. D. ATLETICO STORNARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico del calciatore COMPIERCHIO Giuseppe di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- considerato che il comportamento del calciatore COMPIERCHIO Giuseppe è risultato
essere antisportivo ma non violento nei confronti di un calciatore avversario per cui
adeguata si appalesa la squalifica per 2 giornate (già scontate)
P.Q.M.
DELIBERA
- Ridursi a 2 giornate la squalifica inflitta la calciatore COMPIERCHIO Giuseppe;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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