COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – U.S. LORENZO MARIANO del 22/3/2015 (Reclamo della A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatore DE PIETRO Sandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – U.S. LORENZO MARIANO del 22/3/2015 (Reclamo della A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatore DE PIETRO Sandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato la società reclamante ha richiesto la ripetizione della gara; - tale richiesta non può essere accolta dal momento che l’anticipata interruzione della gara ha avuto causa in uno scontro fra calciatori di entrambe le squadre per cui la responsabilità di questi fatti antisportivi va individuata nella mera partecipazione e non già solo nella originaria provocazione; - rilevato altresì che non può trovare accoglimento la richiesta di modifica della squalifica al calciatore DE PIETRO Sandro in considerazione della sua attiva partecipazione alla rissa P.Q.M. DELIBERA - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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